Opposizione all’esecuzione con rito del lavoro: basta il deposito del ricorso (Cass. civ. Sez. II n. 21337 del 30.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di opposizione all’esecuzione per crediti di lavoro e di natura previdenziale o assistenziale si applicano le norme sul rito del lavoro, per effetto del richiamo contenuto nell’art. 618-bis cod. proc. civ.. In tale ambito, ai fini della pendenza della controversia, è sufficiente il mero deposito tempestivo del ricorso, non rilevando che la notificazione del ricorso e del decreto presidenziale intervenga quando il termine è ormai scaduto. Quando la pretesa opposta non sia limitata a sanzioni amministrative in materia previdenziale, opera comunque l’art. 40, terzo comma, cod. proc. civ., che in caso di connessione fa prevalere il rito del lavoro.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto opposizione, ai sensi degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ., avverso l’intimazione al pagamento di tre cartelle esattoriali, relative a sanzioni amministrative in materia previdenziale e a somme dovute a un ufficio penale, per un importo complessivo di euro 10.384,92. Il Tribunale di Pavia ha rigettato l’opposizione.

Avverso tale decisione il ricorrente ha interposto appello mediante ricorso. La Corte d’appello di Milano lo ha dichiarato inammissibile perché tardivo: il ricorso era stato inviato telematicamente l’ultimo giorno utile, ma la notificazione del ricorso e del decreto presidenziale è avvenuta quando il termine semestrale era già scaduto. La questione approda così in Cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso denuncia la violazione del combinato disposto degli artt. 111 Cost. e degli artt. 442 e 433 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. La Corte ritiene il motivo fondato e ribalta l’esito del giudizio di appello.

Il punto di partenza è la qualificazione della controversia. Si tratta di opposizione all’esecuzione, soggetta alla disciplina dell’art. 615 cod. proc. civ. combinata con il rito del lavoro. L’art. 618-bis cod. proc. civ. stabilisce infatti che si applicano le norme sul rito del lavoro ai giudizi di opposizione all’esecuzione per crediti di lavoro e di natura previdenziale o assistenziale. La Corte richiama, in proposito, Cass. n. 9553 del 2014, secondo cui, in ipotesi di iscrizione di ipoteca in vista del soddisfacimento coattivo di un’obbligazione contributiva, la tutela giudiziaria va esperita davanti al giudice ordinario con il rito delle controversie di lavoro e con le forme dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., ovvero con quelle dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ.

Da questa qualificazione discende la conseguenza decisiva sul piano processuale. Poiché trova applicazione il rito del lavoro, era sufficiente a integrare la pendenza della controversia il mero deposito tempestivo del ricorso, come confermato da Cass., Sez. Un., n. 4676 del 1992. Tale deposito, nella specie, è avvenuto tempestivamente.

La Corte esclude che possa assumere rilievo la circostanza per cui la pretesa non fosse limitata al solo pagamento di sanzioni amministrative in materia previdenziale. Opera in tal senso l’art. 40, terzo comma, cod. proc. civ., in base al quale, in caso di connessione tra causa soggetta al rito ordinario e controversia sottoposta al rito di cui agli artt. 409-442 cod. proc. civ., prevale il rito del lavoro.

La sentenza impugnata è pertanto cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, perché si pronunci sull’appello del ricorrente e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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