Piano del consumatore: parte di credito privilegiato incapiente degradata al chirografo (Cass. civ. Sez. I n. 9549 del 11.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sovraindebitamento, ai fini dell’omologazione del piano del consumatore ai sensi della legge n. 3 del 2012, laddove al creditore privilegiato sia attribuito un pagamento parziale nei limiti della capienza sul valore del bene gravato dal privilegio, come consentito dall’art. 7, comma 1, della predetta legge, egli non cessa di essere creditore per la parte residua. Tale parte, degradata in chirografo, gli dà diritto a un ulteriore soddisfacimento nella misura prevista per gli altri creditori chirografari. La moratoria di cui all’art. 8, comma 4, legge n. 3 del 2012 è termine iniziale, non finale: il pagamento dei crediti privilegiati può essere rateizzato oltre l’anno dall’omologazione. Nel piano del consumatore non è previsto alcun voto del ceto creditorio, non sussistendo una lacuna colmabile con l’applicazione analogica della disciplina del concordato preventivo.

Il Fatto

La banca era creditrice verso due debitori per complessivi € 165.842,57, di cui € 152.754,00 da mutuo ipotecario fondiario, € 10.744,57 da finanziamento chirografario ed € 2.344,00 da apertura di credito. Avviata dai debitori la procedura di omologazione del piano del consumatore, la banca propose opposizione ai sensi dell’art. 12-bis della legge n. 3 del 2012. Il piano prevedeva il soddisfacimento del credito ipotecario nella misura del 75%, ripartita in 129 rate mensili a decorrere dall’undicesimo mese successivo all’omologazione.

Il giudice delegato omologò la proposta. La banca propose reclamo, lamentando che il piano avesse previsto insieme lo stralcio e la dilazione ultrannuale del credito ipotecario senza il suo consenso, e che non fosse stato riservato alla parte di credito incapiente il trattamento dei chirografari. Il Tribunale rigettò il reclamo e la banca ricorse per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è infondato. Secondo la ricorrente, l’art. 8, comma 4, legge n. 3 del 2012 contemplerebbe un termine finale, imponendo il soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati entro un anno dall’omologazione. La Corte esclude questa lettura: la norma individua un momento iniziale, il cui dies a quo è l’omologazione, a partire dal quale il debitore deve quantomeno iniziare il pagamento rateale, non il momento entro cui i crediti vanno integralmente soddisfatti. Diversamente ragionando, verrebbe meno la ratio dell’istituto, che bilancia l’interesse del creditore alla soddisfazione con quello del debitore a un piano sostenibile.

Il richiamo al regime del codice della crisi non muta la conclusione: dall’art. 8, comma 4, e dall’art. 67, comma 4, c.c.i.i. emerge la sostanziale sovrapponibilità della struttura delle due previsioni, a parte l’allungamento del termine da uno a due anni.

Il secondo motivo è parimenti infondato. La pretesa di coinvolgere il ceto creditorio nell’omologazione non trova riscontro nella legge, il cui art. 12-bis, comma 3, rimette al giudice l’omologazione, verificata l’ammissibilità, la fattibilità e l’idoneità del piano a soddisfare i crediti impignorabili. Pur condividendo piano del consumatore e concordato preventivo una medesima ratio, manca la lacuna che giustifica l’analogia: è stata precisa scelta del legislatore non richiedere il gradimento dei creditori, non essendo prevista alcuna votazione. Al creditore resta la contestazione della convenienza ai sensi dell’art. 12-bis, comma 4, con controllo del giudice sulla equivalenza rispetto all’alternativa liquidatoria. Il piano può quindi essere omologato anche contro il dissenso dei creditori.

Il terzo motivo è fondato. Il Tribunale aveva escluso ogni ristoro per la parte di credito eccedente il valore periziato dell’immobile, per assenza nella legge n. 3 del 2012 di una previsione analoga all’art. 177, comma 3, legge fall. La Corte richiama il proprio precedente Cass. n. 27843/2022: l’art. 7, comma 1, legge n. 3 del 2012 riproduce la previsione dell’art. 160, comma 2, legge fall., sicché il creditore privilegiato pagato parzialmente non cessa di essere creditore per la parte residua, degradata in chirografo. La regola è espressione del principio dell’art. 2741 c.c., per cui tutti i creditori hanno uguale diritto di soddisfarsi sui beni del debitore, salve le cause di prelazione. Diversamente, il privilegiato potrebbe ricevere una percentuale inferiore a quella dei chirografari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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