Opposizione esecutiva, ricorso senza litisconsorti necessari è inammissibile (Cass. civ. Sez. III n. 32525 del 13.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle opposizioni esecutive il ricorso per cassazione che ometta di indicare i litisconsorti necessari è inammissibile ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., trattandosi di requisito di contenuto-forma che deve essere assolto con il ricorso e non può essere ricavato aliunde: non è possibile rimettere la causa al giudice di merito per il contraddittorio integro a causa dell’assoluta incertezza sull’identità dei litisconsorti. Il disposto dell’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. non risponde a un’esigenza di mero formalismo, ma consente alla Corte di conoscere dall’atto, senza attingerli altrove, gli elementi indispensabili per la cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia. Il ricorso deve pertanto esporre in modo chiaro e sintetico le reciproche pretese, le eccezioni, le difese e lo svolgersi della vicenda processuale.

Il Fatto

La ricorrente proponeva opposizione all’esecuzione davanti al Tribunale avverso un atto di pignoramento di crediti presso terzi, contestando la mancanza del titolo esecutivo e la prescrizione del credito relativo a debiti IRPEF. Le Agenzie si costituivano contestando anche la giurisdizione e producendo documentazione sulla notifica della cartella e su atti interruttivi successivi.

Sospesa l’esecuzione, la ricorrente intraprendeva il giudizio di merito; nelle more l’agente della riscossione rinunciava al pignoramento. Il Tribunale dichiarava l’illegittimità della cartella per intervenuta prescrizione decennale e la nullità del pignoramento. La Corte d’appello accoglieva i primi due motivi, dichiarava la nullità della sentenza di primo grado per violazione del contraddittorio, affermava la giurisdizione del giudice tributario sulla legittimità della cartella e rilevava la cessazione della materia del contendere. Avverso tale pronuncia la ricorrente proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva in via preliminare che, in considerazione dell’inammissibilità del ricorso, può prescindersi dall’illustrazione dei motivi. Il ricorso introduttivo presenta lacune così gravi da determinarne l’inammissibilità per violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 1 e 3, cod. proc. civ.

Il primo profilo riguarda l’omessa indicazione dei litisconsorti necessari. Pur trattandosi di opposizione ad esecuzione presso terzi, rispetto alla quale sussiste litisconsorzio necessario tra creditore, debitore e terzo pignorato, il ricorso omette di specificare se il terzo abbia preso parte al giudizio e di indicarne le generalità. Ciò preclude alla Corte di adottare un provvedimento di integrazione del contraddittorio in sede di legittimità o, in alternativa, di cassazione con rinvio al giudice di merito.

Sul punto la Corte richiama il proprio consolidato orientamento, secondo cui in materia di opposizioni esecutive il ricorso carente dell’esatta indicazione dei litisconsorti necessari è inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., non essendo possibile, nonostante la violazione dell’art. 102 cod. proc. civ., rimettere la causa al giudice di primo grado a causa dell’assoluta incertezza sull’identità dei litisconsorti (Cass. Sez. 3 n. 26562 del 2023).

Un secondo profilo investe l’esposizione dei fatti di causa, interamente affidata alla trascrizione della sentenza d’appello, rispetto alla quale la ricorrente fornisce elementi contrastanti. Manca, inoltre, una chiara illustrazione degli originari motivi dell’opposizione: non è consentito modificare la causa petendi del ricorso ex art. 615 cod. proc. civ. al momento dell’introduzione del giudizio di merito, e il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e tributario dipende dalla contestazione circa l’avvenuta notificazione della cartella o dell’intimazione ex art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973. Infine, a fronte del rilievo sul giudicato esterno, la contestazione avrebbe dovuto riportare il contenuto della decisione richiamata e confutarne le conclusioni; l’esposizione è invece lacunosa e il motivo apodittico.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità e con l’obbligo del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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