Motivazione per relationem nulla se non esamina i motivi d’appello (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 32736 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La motivazione della sentenza redatta per relationem a un provvedimento reso in altro processo è ammissibile e rispetta il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. solo se la condivisione della decisione avvenga attraverso un autonomo esame critico dei motivi di impugnazione, con richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia. È pertanto nulla, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la sentenza d’appello che si limiti alla mera indicazione dell’esistenza del provvedimento richiamato, senza esporne il contenuto né compiere alcun apprezzamento delle argomentazioni assunte nell’altro giudizio e della loro pertinenza rispetto ai temi dibattuti, così rendendo impossibile l’individuazione delle ragioni poste a fondamento del dispositivo.
Il Fatto
Un sociologo operante presso un consultorio familiare in virtù di una convenzione aveva chiesto l’accertamento del diritto alla regolarizzazione del trattamento previdenziale per il periodo anteriore al 1998, quando la struttura sanitaria aveva iniziato a versare i contributi. In via subordinata aveva domandato il risarcimento del danno per omissione contributiva.
Il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda, dichiarando il diritto al versamento dei contributi e condannando la struttura al risarcimento. La Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, aveva rigettato l’impugnazione della struttura sanitaria. Quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., contestando una motivazione apparente. La struttura ricorrente sostiene che la pronuncia d’appello si sia risolta in un rinvio acritico ad altra decisione.
La Corte ritiene il motivo fondato. La sentenza impugnata è motivata per relationem con riferimento ad altra pronuncia che, secondo il giudice d’appello, aveva risolto una fattispecie simile e sovrapponibile. La motivazione resta però omissiva e lacunosa: non descrive compiutamente la fattispecie, non specifica quali fossero i motivi di doglianza e non affronta, nemmeno per relationem, i singoli motivi di gravame.
Il Collegio richiama i principi costanti della giurisprudenza di legittimità. La motivazione per relationem è ammissibile purché la condivisione avvenga attraverso un autonomo esame critico dei motivi di impugnazione, non potendosi risolvere in una acritica adesione al provvedimento richiamato (Cass. n. 21443 del 2022). La sentenza d’appello non può considerarsi legittimamente resa per relationem in assenza di un comprensibile richiamo ai fatti allegati dall’appellante e alle ragioni del gravame (Cass. n. 2397 del 2021).
La validità della sentenza motivata per relationem presuppone che essa resti autosufficiente, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa causa. È invece nulla, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la sentenza che si limiti alla mera indicazione del provvedimento richiamato (Cass. n. 459 del 2022).
L’accoglimento del primo motivo determina la nullità della sentenza impugnata e l’assorbimento degli altri motivi. Trattandosi di rinvio restitutorio, la Corte rinvia alla stessa Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, cui demanda anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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