Medici veterinari con contratti ex art. 15 octies: no all’ACN convenzionati (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20584 del 22.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
I contratti a tempo determinato stipulati per l’attribuzione di incarichi ex art. 15 octies del d.lgs. n. 502 del 1992 possono essere conclusi solo con personale particolarmente qualificato, per attività collegate alle finalità istituzionali della P.A., e devono avere oggetto specifico e rispondere a esigenze cui l’amministrazione non può fare fronte con il personale in servizio. La temporaneità dell’incarico deve dipendere dalla straordinarietà e contingenza della situazione da affrontare. La facoltà di rinnovo è subordinata alla persistenza di esigenze temporanee non ancora ragionevolmente fronteggiabili con l’adeguamento dell’organizzazione e delle dotazioni ordinarie. La norma transitoria n. 4 dell’ACN del 2005 non regola i rapporti con medici veterinari formalizzati ex art. 15 octies, ancorché qualificati in fatto come convenzionati: tali medici non possono chiedere le differenze retributive calcolate su detto ACN, ma solo il risarcimento del danno o l’azione ex art. 2041 c.c.

Il Fatto

Una lavoratrice aveva stipulato con una azienda sanitaria provinciale, dal 20 agosto 2002 al 31 dicembre 2009, una serie di contratti a tempo determinato quale medico veterinario, in regime di collaborazione a progetto, per l’attuazione di progetti finalizzati. Il rapporto era poi proseguito con contratto a tempo indeterminato in regime convenzionato. La lavoratrice aveva chiesto l’accertamento dell’illegittimità della tipologia contrattuale utilizzata, il risarcimento del danno e l’adeguamento del compenso ai sensi dell’ACN del 23 marzo 2005.

Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda. La Corte d’appello, in parziale accoglimento, aveva qualificato il rapporto come parasubordinato e riconosciuto le differenze retributive secondo l’ACN medici veterinari. L’azienda ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; la lavoratrice ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dichiarato inammissibile il primo motivo. La normativa richiamata — art. 15 octies del d.lgs. n. 502 del 1992, letto alla luce dell’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 — non si esaurisce nell’esistenza di un progetto. Occorrono anche il collegamento con le finalità istituzionali, l’elevata qualificazione degli assunti e la temporaneità degli incarichi, collegata alla straordinarietà della situazione. La corte territoriale ha correttamente valorizzato l’uso delle forme contrattuali per colmare carenze strutturali, e non per un’esigenza contingente. Il relativo accertamento di merito non è sindacabile in sede di legittimità.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha distinto due profili. È inammissibile la contestazione dell’accertamento in fatto con cui la corte d’appello ha qualificato il rapporto come collaborazione coordinata e continuativa, valorizzando il potere conformativo datoriale, l’orario, la retribuzione fissa, le valutazioni periodiche e la facoltà di variazione unilaterale. È invece fondata la censura sulla riconduzione del rapporto all’ACN medici veterinari del 2005.

Il terzo motivo è stato accolto. La norma transitoria n. 4 dell’ACN del 2005 concerne i rapporti convenzionali a tempo determinato nati dichiaratamente come tali e in corso alla pubblicazione dell’accordo, non i contratti stipulati per progetti finalizzati ex art. 15 octies. L’art. 13 del medesimo ACN presuppone convenzioni formalizzate, coerentemente con l’art. 48 della legge n. 833 del 1978, che subordina l’accesso alla convenzione a modalità procedimentali tipiche.

La Corte ha richiamato la propria ordinanza n. 30703 del 29 novembre 2024, secondo cui i rapporti con la P.A. non seguono una logica sostanziale ma solo formale. Ne deriva che l’illegittimità della forma contrattuale non può giustificare l’applicazione di un accordo collettivo predisposto per altra tipologia di rapporto. Non opera l’art. 2126 c.c., estraneo ai rapporti non subordinati, né l’art. 36 Cost., inapplicabile ai rapporti autonomi, né gli artt. 2225 e 2233 c.c., invocabili solo in assenza di pattuizione del compenso.

La conseguenza dell’illegittimità contrattuale poteva essere solo l’azione risarcitoria — rigettata con formazione del giudicato — o l’azione di arricchimento ex art. 2041 c.c., non proposta. La Corte ha quindi cassato la sentenza e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha rigettato la domanda di differenze retributive, compensando le spese per la novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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