Sgravio contributivo aree svantaggiate e soccida monetizzata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 32734 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riconoscimento dello sgravio contributivo previsto dall’art. 9, comma 5, della legge n. 67/1988, come interpretato dall’art. 32, comma 7-ter, del d.l. n. 69/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013, rilevano esclusivamente due requisiti: l’allevamento o la coltivazione del prodotto, anche da parte di terzi in forza di un contratto agrario di natura associativa, in zone agricole svantaggiate o di montagna, e il successivo conferimento del prodotto alla cooperativa o al consorzio. Non costituisce elemento costitutivo della fattispecie la meritevolezza dei soggetti che compongono la filiera produttiva. La pattuizione di soccida monetizzata, con cui le parti sostituiscono in danaro la percentuale di accrescimento spettante al soccidario, incide solo sulle modalità di remunerazione di quest’ultimo e resta estranea ai fatti costitutivi dell’obbligazione contributiva. Trattandosi di agevolazione, incombe sull’impresa che la invoca l’onere di provare la sussistenza dei requisiti, ivi compresa l’effettività dell’allevamento nel periodo richiesto.
Il Fatto
Una cooperativa agricola chiedeva di beneficiare dell’agevolazione contributiva per gli anni 2016 e 2017, in relazione all’attività di allevamento avicolo svolta in regime di soccida dai propri soci in zone svantaggiate. L’INPS pretendeva il pagamento integrale della contribuzione con due avvisi di accertamento, opposti dalla cooperativa.
Il Tribunale accoglieva le domande della cooperativa. La Corte d’appello, in parziale riforma, confermava il riconoscimento dello sgravio per la quota riferita alla soccida monetizzata, ma rigettava nel resto le domande originarie. Avverso tale sentenza la cooperativa proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi; l’INPS resisteva e proponeva ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce la fattispecie astratta muovendo dall’art. 9, comma 5, della legge n. 67/1988, che prevede il pagamento ridotto dei contributi per il personale occupato nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate, e dall’art. 32, comma 7-ter, del d.l. n. 69/2013, che ne ha offerto l’interpretazione autentica estendendo il beneficio alle cooperative e ai consorzi non operanti in zone svantaggiate, in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato dai soci in tali zone e successivamente conferito.
Richiamando la declaratoria di illegittimità costituzionale del secondo periodo della disposizione interpretativa, il Collegio ribadisce che il legislatore attribuisce rilievo dirimente alla provenienza del prodotto da zone di montagna o svantaggiate, restando ininfluente che la cooperativa operi in zona svantaggiata e che i soci abbiano stipulato contratti agrari di natura associativa. Ne derivano due requisiti concorrenti: l’allevamento del prodotto in zona svantaggiata, che integra il concetto di provenienza, e il conferimento dello stesso alla cooperativa.
Su questa base la Corte corregge, ex art. 384, terzo comma, cod. proc. civ., la motivazione della corte territoriale, che aveva erroneamente elevato a requisito la meritevolezza dei soggetti della filiera produttiva. Il dispositivo resta però conforme a diritto, perché la sentenza impugnata si fondava anche su una ratio decidendi concorrente — l’omessa prova dell’effettività dell’allevamento nel periodo richiesto — da sola sufficiente a sostenere il rigetto. Il primo motivo è quindi inammissibile, non confrontandosi con tale ragione autonoma; il secondo è in parte infondato, avendo la corte dato conto del proprio convincimento nei limiti del minimo costituzionale, e in parte inammissibile.
Il terzo motivo è infondato: il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. riguarda domande ed eccezioni, non le istanze istruttorie, sicché il mancato accoglimento della CTU non lo integra. Il quarto è inammissibile, non essendo la mancata ammissione della CTU qualificabile come omesso esame di un fatto storico.
Quanto al ricorso incidentale, la Corte ritiene che la soccida monetizzata, con cui si pattuisce in danaro la percentuale di accrescimento spettante al soccidario in deroga all’art. 2178 cod. civ., incida solo sulle modalità di remunerazione. L’INPS, non contestando lo svolgimento dell’allevamento nelle zone di riferimento, censura un profilo estraneo ai fatti costitutivi dell’obbligazione contributiva. Il ricorso incidentale è rigettato; la soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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