Motivazione apparente della sentenza d’appello e vizio di nullità (Cass. civ. Sez. V n. 32900 del 17.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
È affetta da nullità, per violazione del minimo costituzionale di cui all’art. 111, comma 6, Cost., la sentenza d’appello che, nel confermare la decisione di primo grado, ometta del tutto di esaminare le censure proposte dall’appellante. Il giudizio di inattendibilità delle scritture contabili, fondato sulla sola antieconomicità della gestione desunta dalle perdite di esercizio, non assolve l’obbligo di motivazione quando non si confronti con le specifiche doglianze della parte. La motivazione apparente o del tutto omessa integra vizio di nullità rilevabile anche quando la sentenza sia motivata per relationem a quella di primo grado e la laconicità del percorso argomentativo non consenta di appurare l’avvenuto esame dei motivi di gravame.
Il Fatto
L’Ufficio emetteva nei confronti di una società esercente attività di poliambulatorio di analisi cliniche un avviso di accertamento, con cui rideterminava con metodo analitico-induttivo il reddito complessivo netto e il valore della produzione netta dichiarati per una determinata annualità, irrogando le relative sanzioni. I rilievi si fondavano sull’incoerenza dei ricavi dichiarati rispetto agli indicatori di normalità economica istituiti in via sperimentale dall’art. 1, comma 14, della legge n. 296 del 2006.
La contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che respingeva il ricorso. La pronuncia veniva confermata in appello dalla Commissione Tributaria Regionale, che rigettava il gravame e condannava la parte privata al pagamento delle spese del doppio grado. Contro tale sentenza la società, nelle forme dell’incorporazione, ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..
La Motivazione della Corte
I primi due motivi denunciano la violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4), del d. lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c., per essere stata disattesa, senza motivazione o con motivazione solo apparente, parte delle censure svolte in appello. La Corte li esamina congiuntamente, in quanto accomunati dalla prospettazione del medesimo error in procedendo, e li ritiene fondati.
La sentenza impugnata è interamente incentrata sulla ritenuta inattendibilità delle scritture contabili, pur formalmente regolari, desunta dall’antieconomicità di una gestione caratterizzata da perdite di esercizio costanti per un arco decennale. Nel corpo della decisione, osserva però il Collegio, non viene fatto il benché minimo riferimento alle censure sollevate dall’appellante, relative alla natura di presunzione semplice dello scostamento dagli indicatori e all’onere dell’Ufficio di motivare e provare gli scostamenti rilevati.
La ricorrente ha assolto l’onere di specificità imposto dall’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., riportando in sintesi il contenuto dei motivi e indicando gli atti in cui le questioni erano state proposte. Su questo presupposto, la motivazione risulta del tutto omessa, con conseguente nullità della decisione per violazione del cd. minimo costituzionale, che ricorre nelle ipotesi di mancanza assoluta di motivi, di motivazione apparente, di contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e di motivazione perplessa od incomprensibile.
A identica conclusione si perviene ove si ammetta che la sentenza sia stata motivata per relationem a quella di primo grado: la laconicità del percorso argomentativo non consente di appurare che il giudice superiore sia pervenuto alla condivisione della pronuncia impugnata attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame.
Il terzo e il quarto motivo restano assorbiti, operando rispetto all’ultimo il cd. effetto espansivo interno della pronuncia di cassazione parziale ai sensi dell’art. 336, comma 1, c.p.c.. La Corte dispone pertanto la cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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