Prova del credito IVA: insufficienti bilancio e libro giornale (Cass. civ. Sez. V n. 8127 del 27.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di detrazione dell’IVA, il credito non nasce dalla dichiarazione annuale, ma dal meccanismo fisiologico di applicazione del tributo. Ne consegue che incombe su chi ne invoca il riconoscimento l’onere di provare i fatti costitutivi del credito, con modalità analitica, in ragione delle singole voci che ne compongono la massa. Le mere risultanze del bilancio e del libro giornale, in quanto tali, sono insufficienti a integrare tale prova. Soltanto l’incolpevole impossibilità di esibire le scritture contabili e di acquisire copia delle fatture dai fornitori autorizza il ricorso a presunzioni, ai sensi dell’art. 2724, n. 3, cod. civ., senza per questo trasferire l’onere probatorio in capo all’Ufficio.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificava a una società di costruzioni un avviso di accertamento emesso a norma dell’art. 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, per omessa contabilizzazione di ricavi e corrispettivi e per una maggiore IVA dovuta. L’atto traeva origine da una verifica della Guardia di Finanza che aveva rilevato, tra l’altro, l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2014.

La società impugnava l’atto, contestando il mancato riconoscimento del credito IVA esposto nella dichiarazione dell’anno precedente, regolarmente presentata. La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo sufficientemente documentato il credito. La CGT di secondo grado rigettava l’appello dell’Ufficio, richiamando le Sezioni Unite n. 17757 e 17758 del 2016 e valorizzando il carattere sostanziale del credito rispetto agli inadempimenti formali. L’Agenzia ricorreva quindi per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. La Corte muove da un dato di fatto incontestato: non avendo la contribuente presentato la dichiarazione del 2014, l’Ufficio aveva legittimamente proceduto ad accertamento induttivo ai sensi dell’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973, riconoscendo peraltro i costi comunque appurati come inerenti.

Il nodo è probatorio. La contribuente, per vedersi riconosciuto il credito IVA esposto nella dichiarazione 2013, era onerata di allegarne e documentarne esistenza e consistenza. La CGT aveva ritenuto assolto l’onere in virtù del bilancio al 31 dicembre 2013 e della chiusura dei conti del libro giornale. La Corte dissente: ai fini della prova di un credito IVA, le mere risultanze del bilancio e del libro giornale sono, in quanto tali, insufficienti.

La ragione è strutturale. Poiché il credito nasce dal meccanismo fisiologico di applicazione del tributo, la prova deve essere necessariamente analitica, parametrata alle singole voci che compongono la massa. Il principio è immanente nella giurisprudenza di legittimità: il credito fiscale non nasce dalla dichiarazione e non è sufficiente l’esposizione della pretesa nel modello (Cass. n. 18427 del 2012).

La Corte richiama poi una pronuncia recente (Cass. n. 18642 del 2023) resa in una fattispecie analoga di disconoscimento di credito IVA per omessa dichiarazione annuale e mancata esibizione delle fatture. Da essa ricava che l’accertamento in fatto deve svolgersi con la latitudine suggerita dalla giurisprudenza unionale (C-85/95, Reisdorf): non bastano le liquidazioni periodiche, occorrendo l’esibizione dei registri IVA, delle relative liquidazioni, delle fatture e di ogni altra documentazione utile.

Un solo temperamento è ammesso. Se il contribuente dimostra l’incolpevole impossibilità di produrre i documenti e di acquisire copia delle fatture presso i fornitori, trova applicazione la regola dell’art. 2724, n. 3, cod. civ.: la perdita incolpevole non esonera dalla prova né la trasferisce all’Ufficio, ma consente il ricorso a testimoni o presunzioni (Cass. n. 9611 del 2017). La CGT ha inosservato tali insegnamenti. Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia per nuovo esame e per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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