IRAP al professionista con dipendente a tempo pieno: ricorso inammissibile (Cass. civ. Sez. V n. 32903 del 17.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IRAP, il presupposto dell’autonoma organizzazione sussiste quando il professionista si avvalga di personale dipendente con competenze non di pura segreteria, non essendo necessario che le mansioni affidate a terzi siano meramente esecutive. La censura che, deducendo una motivazione solo apparente, solleciti il riesame del materiale probatorio è inammissibile in sede di legittimità. Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non è deducibile avverso la sentenza di appello che confermi la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, ai sensi del comma 4 dell’art. 360 cod. proc. civ..
Il Fatto
Al contribuente, esercente la professione di commercialista, veniva notificato avviso di accertamento per maggiore IRPEF, IRAP e IVA, in relazione all’anno d’imposta 2012. In primo grado le parti raggiungevano un accordo per la cessazione della materia del contendere quanto a IRPEF e IVA; la Commissione provinciale rigettava invece il ricorso in materia di IRAP, ravvisando l’autonoma organizzazione nell’attività del professionista, in ragione del carattere non meramente esecutivo delle mansioni svolte dall’unica dipendente.
La Commissione tributaria regionale del Veneto confermava la decisione, sottolineando che il contratto di lavoro stipulato con la dipendente — a tempo pieno e con qualifica di terzo livello del CCNL degli studi professionali — non consentiva di negare il requisito organizzativo. Avverso tale pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione, articolando due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, proposto ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., censurava la sentenza impugnata per motivazione apparente, in violazione del c.d. minimo costituzionale. La Corte lo ha dichiarato inammissibile, rilevando che la deduzione di un apparato motivazionale solo graficamente esistente — peraltro infondata, avendo la CTR argomentato sulle caratteristiche del contratto di lavoro dell’impiegata — mirava in realtà a sottoporre al giudice di legittimità il riesame nel merito del materiale probatorio, scrutinio notoriamente precluso. L’evidenza emergeva là dove il ricorso lamentava che la Commissione di secondo grado avrebbe ignorato la natura intuitu personae degli incarichi ricevuti dal professionista, ovvero il tipo di diploma posseduto dalla dipendente.
Il secondo mezzo, per asserito omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., è stato parimenti dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato l’incongrua commistione di due profili distinti di illegittimità e, nel merito, ha osservato che la doglianza si risolveva nella pretesa di affidare al giudice nomofilattico lo scrutinio del merito della controversia: si investiva la Corte dell’intero processo, non dei soli aspetti riservati al controllo di legittimità.
Sotto altro profilo, il mezzo è stato ritenuto inammissibile perché gli aspetti della vicenda storica evidenziati in ricorso erano molteplici e non riducibili ad uno soltanto, e comunque privi del requisito della decisività. La giurisprudenza di sezione ha infatti ravvisato gli estremi della debenza dell’IRAP in casi del tutto sovrapponibili: Sez. V n. 10422 del 21.04.2025, secondo cui l’autonoma organizzazione sussiste anche quando il contribuente, pur senza dipendenti, si avvalga dell’attività professionale di terzi remunerati; Sez. VI-V n. 23466 del 06.10.2017, che equipara tendenzialmente due unità part time a una a tempo pieno; Sez. VI-V n. 26293 del 20.12.2016, che ravvisa il presupposto nell’opera di due dipendenti con mansioni di segreteria, sebbene impiegate part time.
La Corte ha infine rilevato un ulteriore profilo di inammissibilità: in presenza di una doppia conforme, il secondo motivo non avrebbe potuto essere proposto sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto storico, stante il chiaro disposto del comma 4 dell’art. 360 cod. proc. civ., secondo cui, quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, il ricorso per cassazione è proponibile esclusivamente per i motivi di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4). Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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