Inammissibile il ricorso che non attinge la ratio decidendi della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. II n. 33092 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione deve censurare la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata, indicando in modo esplicito le ragioni per cui essa è errata. Il motivo che si limiti a censure generiche, senza attingere la ragione che sorregge la decisione, costituisce un non motivo, nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo e sanzionato con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 375 cod. proc. civ. La declaratoria di inammissibilità dell’appello avverso l’ordinanza interdittale possessoria assorbe ogni censura di merito, restando la decisione impregiudicata. Il ricorso che non attinga tale ragione è inammissibile.
Il Fatto
Il ricorrente, già destinatario di un’ordinanza emessa ex art. 703 cod. proc. civ. che gli imponeva di cessare dalle molestie nel possesso e di rimuovere a proprie spese un cancello, proponeva appello dinanzi alla Corte d’appello. Il gravame veniva dichiarato inammissibile, per essere l’ordinanza interdittale assoggettata al diverso rimedio del reclamo ex art. 669-terdecies cod. proc. civ. e non all’appello.
Avverso tale decisione il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, dolendosi della mancata valutazione della legittimazione processuale delle controparti e dell’omesso esame di un provvedimento amministrativo anteriore. La controricorrente resisteva, eccependo altresì l’improcedibilità del ricorso per tardività della notifica.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte esclude ogni situazione di incompatibilità del consigliere delegato che aveva formulato la proposta di definizione accelerata. La proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ. non rivela funzione decisoria né è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, sicché il relativo estensore può comporre il collegio e assumere l’incarico di relatore, come affermato dalle Sezioni Unite n. 9611/2024.
Superata l’eccezione di improcedibilità — la sentenza non risulta notificata, con conseguente operatività del termine lungo ex art. 327 cod. proc. civ. — la Corte affronta i motivi di ricorso, che investono la ritenuta carenza di legittimazione delle controparti e l’omessa considerazione di un provvedimento amministrativo di ripristino.
Il ricorso è dichiarato inammissibile. Le censure difettano di specificità e sono avulse dalla ratio decidendi della sentenza impugnata, che è rimasta impregiudicata: il giudice di merito si è arrestato alla dichiarazione di inammissibilità dello strumento impugnatorio, senza pronunciarsi sui motivi di appello.
La Corte ribadisce che il motivo di impugnazione consiste nell’enunciazione delle ragioni per cui la decisione è erronea. Per denunciare un errore occorre identificarlo e fornirne rappresentazione, con esplicita e specifica indicazione delle ragioni che lo sostengono, le quali non possono prescindere dalle ragioni che sorreggono la decisione. Il motivo che non rispetti tale requisito è nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo e, nel ricorso per cassazione, è sanzionato con l’inammissibilità ex art. 366, n. 4, cod. proc. civ. e art. 375 cod. proc. civ., con riferimento alla mancanza dei motivi (Cass. n. 9059/2025).
Nel caso di specie il ricorrente non attinge la ragione della preclusione, proponendo censure generiche rivolte all’ordinanza originariamente impugnata. Le spese seguono la soccombenza. Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta, la Corte dispone la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., configurando la norma uno strumento dissuasivo di condotte ex post prive di giustificazione e integranti abuso del diritto di difesa (Cass. Sez. U. n. 28540/2023).
Nota della Redazione
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