Ricorso inammissibile per genericità e condanna ex art 94 cpc (Cass. civ. Sez. I n. 33097 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre le deduzioni già svolte nel giudizio di reclamo, senza formulare specifica critica argomentata al provvedimento impugnato. La chiusura del fallimento non fa venir meno la legittimazione processuale del curatore nel giudizio di cassazione, caratterizzato dall’impulso d’ufficio e non soggetto agli artt. 299 e 300 cod. proc. civ., sicché non è ammesso il deposito di documenti ex art. 372 cod. proc. civ. attestanti tale chiusura. La proposizione di un ricorso inammissibile, per lo più consistente nella mera riproduzione dei motivi di reclamo, integra i motivi gravi che giustificano la condanna in solido del legale rappresentante ex art. 94 cod. proc. civ.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Firenze ha rigettato il reclamo proposto dalla società avverso la sentenza del Tribunale che ne aveva dichiarato il fallimento. Il giudice del reclamo ha ritenuto infondata la contestazione della violazione del diritto di difesa e ha escluso che l’operazione di aumento del capitale potesse far venir meno lo stato di insolvenza, determinato dal mancato rimborso di un prestito obbligazionario convertibile scaduto, da una forte crisi di liquidità e da conti correnti gravati da pignoramenti e segnalazioni di sofferenza.
La società ha proposto ricorso per cassazione articolato in dieci motivi. Nel corso del giudizio ha rappresentato che il Tribunale aveva dichiarato la chiusura del fallimento e accertato l’esecuzione del concordato fallimentare, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con esame dei motivi ai fini della sola soccombenza virtuale.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto la richiesta di cessazione della materia del contendere. Il collegio rileva che non è stata prodotta idonea documentazione circa la definitività del decreto di omologa del concordato fallimentare, ai sensi dell’art. 119, ultimo comma, legge fallimentare, non risultando che sia trascorso il termine per il reclamo e che il cancelliere ne abbia dato atto. Neppure è rilevante l’intervenuta chiusura del fallimento: il principio secondo cui tale chiusura fa subentrare il fallito tornato in bonis al curatore non vale nel giudizio di cassazione, caratterizzato dall’impulso d’ufficio, al quale non si applicano gli artt. 299 e 300 cod. proc. civ. e nel quale non è consentito il deposito di documenti ex art. 372 cod. proc. civ. (Cass. n. 25603/2018; Cass. n. 4514/2019; Cass. n. 8365/2025).
Sul primo motivo, relativo alla trattazione scritta disposta in ragione dell’emergenza pandemica, la Corte richiama l’art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020, convertito nella legge n. 77/2020, che consentiva al giudice di sostituire l’udienza con lo scambio di note scritte e assegnava alle parti un termine per il deposito, con facoltà di istanza di trattazione orale. La norma non prevedeva alcun termine per replicare alla memoria di costituzione della controparte. Poiché la ricorrente non aveva presentato istanza di trattazione orale, il motivo è inammissibile.
Il secondo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 41 Cost. e sull’uso funzionale del procedimento prefallimentare per impedire l’aumento di capitale, è dichiarato inammissibile. La sentenza impugnata ha accertato lo stato di insolvenza sulla base di plurimi elementi non contestati, valutando l’inidoneità dell’operazione di salvataggio: si tratta di valutazione non sindacabile in sede di legittimità. Apodittica è la dedotta violazione della libertà di impresa, non avendo la Corte di merito interferito con essa. Il subprocedimento ex art. 15, comma 8, legge fallimentare era stato archiviato per espressa rinuncia.
I motivi dal terzo al decimo sono tutti dichiarati inammissibili. Quelli che denunciano motivazione apparente ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. difettano di specificità, essendo la ricorrente limitata a riprodurre i motivi di reclamo. La Corte ricorda che il motivo che si limiti a tale riproduzione è per ciò solo inammissibile, perché il provvedimento impugnato è di fatto ignorato, e richiama il minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione (Cass. Sez. Un. n. 8053/2014). Le censure sull’omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. e quelle sulla ricostruzione fattuale si risolvono in inammissibili censure di merito.
Il ricorso è rigettato. La Corte dispone inoltre la condanna in solido del legale rappresentante della ricorrente ex art. 94 cod. proc. civ., individuando i motivi gravi nella grave imprudenza di aver proposto un ricorso inammissibile, consistito per lo più in una mera riproduzione dei motivi di reclamo già confutati, e nella reiterata formulazione di censure di merito.
Nota della Redazione
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