Obbligo di informativa sulla protezione internazionale e convalida del trattenimento (Cass. civ. Sez. I n. 10916 del 23.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di convalida del trattenimento dello straniero destinatario di provvedimento di respingimento, il giudice è tenuto, in forza di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 14 d.lgs. n. 286/1998 in relazione all’art. 5, par. 1, CEDU, a rilevare incidentalmente, ai fini della decisione di propria competenza, la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo presupposto, anche d’ufficio. L’art. 10 ter d.lgs. n. 286/1998 impone di assicurare a tutti gli stranieri condotti nei punti di crisi un’informazione completa ed effettiva sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione e sul rimpatrio volontario assistito: obbligo che sussiste anche quando lo straniero non abbia manifestato l’esigenza di chiedere protezione, non potendo il silenzio o una dichiarazione ambigua assumere rilievo se non risulta che la persona sia stata preventivamente e compiutamente informata. Non è sufficiente, per ritenere assolto l’obbligo, che il decreto di respingimento o di trattenimento indichi genericamente che il soggetto è stato informato, se dal foglio notizie o da altri atti non emergono tempi, modalità, lingua utilizzata e presenza di interprete o mediatore culturale.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino tunisino, era stato soccorso in mare a bordo di un natante insieme ad altri connazionali ed era stato condotto presso un hotspot, dove era stato sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. Trasferito presso gli uffici della Questura, aveva sottoscritto un secondo foglio notizie e aveva ricevuto la notifica del decreto di respingimento; contestualmente era stato emesso il decreto di trattenimento presso il Centro per i rimpatri. Il Questore aveva chiesto la convalida al Giudice di pace, che si era pronunciato il 2 settembre 2022.

Dopo la proposizione della domanda di protezione internazionale, il Questore aveva chiesto la convalida di un secondo decreto di trattenimento ai sensi dell’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 142/2015. Il Tribunale di Torino, con l’ordinanza del 14 settembre 2022, aveva convalidato il trattenimento. Avverso i due provvedimenti di convalida il ricorrente ha proposto due ricorsi per cassazione, poi riuniti per connessione e decisi con l’ordinanza in esame.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i motivi, che denunciano la violazione dell’art. 10, comma 4, e dell’art. 10 ter d.lgs. n. 286/1998, dell’art. 8 dir. 2013/32/UE e dell’art. 4 Protocollo n. 4 CEDU, sotto il profilo del divieto di espulsioni collettive e della mancata informativa sulla possibilità di chiedere protezione internazionale. I motivi sono ritenuti fondati.

La motivazione dei provvedimenti impugnati è giudicata stereotipata e standardizzata: non fornisce risposta alle ragioni di opposizione alla convalida e non dà conto dell’assolvimento del dovere di informativa previsto dall’art. 10 ter d.lgs. n. 286/1998. Quest’ultimo, letto in conformità al parametro costituzionale dell’art. 117 Cost. e alla giurisprudenza CEDU, impone un’informativa completa ed effettiva a tutti gli stranieri condotti nei punti di crisi, con funzione di correttezza delle procedure di identificazione e di riduzione degli errori operativi.

L’obbligo sussiste anche se lo straniero non ha manifestato l’esigenza di protezione: il silenzio o una dichiarazione incompatibile con tale volontà non assumono rilievo se non risulta che la persona sia stata preventivamente informata. Non basta che il decreto rechi un’indicazione generica di compiuta informazione, se nella contestazione dell’interessato nulla emerge dai fogli notizie o da altri atti, e segnatamente se non emergono tempi e modalità dell’informativa, con riguardo alla lingua utilizzata e alla presenza di interprete o mediatore culturale.

La Corte richiama il principio per cui, in sede di convalida, il giudice è tenuto a rilevare incidentalmente la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo, alla luce dell’art. 5, par. 1, CEDU, che consente la detenzione ai fini di espulsione solo a condizione che la procedura sia regolare. Richiama inoltre la giurisprudenza unionale, secondo cui il controllo giurisdizionale sulle condizioni di legalità del trattenimento impone all’autorità di sollevare d’ufficio l’eventuale inosservanza di una condizione di legittimità, pur se non invocata dall’interessato.

Ne consegue la cassazione senza rinvio di entrambi i provvedimenti, ai sensi dell’art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ., poiché il processo non può essere proseguito e il trattenimento non può più essere prorogato a termini scaduti. Quanto alle spese, il ricorrente è ammesso ex lege al patrocinio a spese dello Stato; la richiesta di distrazione avanzata dal difensore non costituisce rinuncia implicita al beneficio, non potendo il difensore disporre del diritto dell’assistito. Le spese, relative al giudizio di merito e di legittimità, vanno liquidate dal Giudice di pace.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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