Improcedibile il ricorso senza relata di notifica del provvedimento impugnato (Cass. civ. Sez. I n. 4244 del 16.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è improcedibile quando il ricorrente non depositi, nel termine di cui all’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., la copia autentica del provvedimento impugnato munita di relata di notificazione, comprensiva del messaggio di trasmissione a mezzo posta elettronica certificata e delle ricevute di avvenuta consegna e accettazione. L’onere non è una mera formalità: è preordinato a consentire il controllo sulla tempestività dell’impugnazione, cioè sulla proposizione entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione. La regola subisce una deroga quando risulti in modo certo che tale accertamento è superfluo, perché il ricorso è stato notificato prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato. La prova di resistenza opera in senso contrario se dalla stessa notifica del ricorso emerge il superamento del termine breve.
Il Fatto
I proprietari di un terreno espropriato avevano proposto ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ. davanti alla Corte d’Appello di Salerno per l’accertamento dell’indennità di esproprio e dei danni di soprassuolo, convenendo il Comune e una società. La Corte d’Appello aveva respinto la domanda verso la società e accolto parzialmente quella verso il Comune. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo vizi di motivazione e difetto di legittimazione passiva, sul presupposto che alla società fossero stati delegati poteri di natura pubblicistica.
I proprietari hanno resistito con controricorso, eccependo l’improcedibilità del ricorso per il mancato deposito della relata di notifica del provvedimento impugnato.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto l’eccezione processuale, che considera fondata e assorbente. Il ricorrente dichiara in ricorso che l’ordinanza della Corte d’Appello è stata depositata il 4 luglio 2019 e notificata il 7 ottobre 2019. Non si tratta dunque di impugnazione proposta nel termine lungo di decadenza dell’art. 327 cod. proc. civ., bensì nel termine breve dell’art. 325 cod. proc. civ.
Il Comune non ha ottemperato all’onere di depositare copia autentica del provvedimento notificato con relata, comprensiva del messaggio di trasmissione PEC e delle ricevute di consegna e accettazione, adempimento prescritto dall’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ. Né tale copia si rinviene nella produzione della controricorrente entro il termine dell’art. 370, comma 3, cod. proc. civ. La Corte richiama sul punto le Sezioni Unite n. 21349 del 2022, le Sezioni Unite n. 9005 del 2009 e le Sezioni Unite n. 10648 del 2017.
Il Collegio ribadisce che la regola non è una mera formalità, ma serve a consentire il controllo sulla tempestività del ricorso, cioè che esso sia stato proposto entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento. Per questa ragione il principio subisce una apparente eccezione quando risulti in modo certo che l’accertamento è superfluo, perché il ricorso è stato notificato prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione. In tale ipotesi, pur in difetto di produzione della copia autentica e della relata, il ricorso è procedibile, poiché il collegamento tra data di pubblicazione e data di notifica del ricorso assicura lo scopo della norma. La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità sul punto (Cass. n. 17066 del 2013; Cass. n. 11386 del 2019).
Applicata al caso, la prova di resistenza dà esito negativo: il provvedimento è stato pubblicato il 4 luglio 2019 e il ricorso è stato notificato il 4 dicembre 2019, oltre il termine breve. Ne consegue la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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