Ricarico presunto: il giudice deve verificare omogeneità del campione (Cass. civ. Sez. V n. 33211 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento analitico-induttivo dei ricavi, la presenza di scritture contabili formalmente corrette non ne esclude la legittimità, ove la contabilità risulti complessivamente inattendibile perché confliggente con i criteri di ragionevolezza ed economicità. Tuttavia, quando il contribuente contesti il criterio di determinazione della percentuale di ricarico, il giudice di merito è tenuto a verificarne la scelta, accertando la natura omogenea o disomogenea dei beni-merce, la rappresentatività dei campioni selezionati e la coerenza del criterio di media adottato. La sola applicazione di una percentuale di ricarico diversa da quella mediamente riscontrata nel settore non è idonea, di per sé, a integrare gli estremi di una presunzione grave, precisa e concordante. Non può assumere valore indiziario dell’inattendibilità della contabilità un rilievo — quale la qualificazione Iva di una cessione immobiliare — fondato su presupposti del tutto distinti da quelli posti a base dell’accertamento dei maggiori ricavi.
Il Fatto
L’Ufficio notificava a una società un avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2007, contestando, quanto all’attività alberghiera, il trattamento Iva di una cessione immobiliare dichiarata esente e, quanto all’attività di profumeria, maggiori ricavi ricostruiti applicando al costo del venduto una percentuale di ricarico. Con ulteriori atti recuperava le ritenute sugli utili presuntivamente distribuiti al socio e, nei confronti della socia, il maggior reddito ai fini Irpef, in ragione della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base.
La C.t.p. accoglieva i ricorsi riuniti; la C.t.r., all’esito dell’appello dell’Amministrazione, riformava la decisione di primo grado, riconoscendo presunzioni gravi, precise e concordanti della infedeltà delle dichiarazioni. La società e la socia ricorrevano per cassazione. Nelle more le contribuenti chiedevano la sospensione del giudizio ai sensi della definizione agevolata, poi allegando i pagamenti effettuati.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte dichiara l’estinzione del giudizio con riferimento ai soli avvisi di accertamento nn. TF9071100393/2012 e TF901100339/2012. Le domande di definizione agevolata allegate coprono infatti solo tali atti e non risultano né un provvedimento di diniego né un’istanza di trattazione, con conseguente perfezionamento della definizione ai sensi dell’art. 5, commi 9 e 12, legge n. 130 del 2022; le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
Nel merito dell’avviso societario residuo, il primo motivo — che denuncia la mancanza di sottoscrizione dell’atto di appello — è dichiarato inammissibile. Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporta necessariamente la reiezione del motivo, e la diversa prospettazione ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. non regge, perché la sottoscrizione dell’atto non è un fatto storico ma una condizione di validità dell’atto processuale.
Il secondo motivo è invece fondato nei limiti della motivazione. La Corte rammenta che l’accertamento analitico-induttivo di cui all’art. 39, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973 è legittimo anche in presenza di contabilità formalmente regolare, quando questa risulti complessivamente inattendibile, con spostamento dell’onere della prova sul contribuente. Nondimeno, ove il contribuente contesti il criterio della percentuale di ricarico, il giudice deve verificare la rappresentatività del campione, l’omogeneità delle merci e la coerenza del criterio di media, aritmetica per beni omogenei e ponderale per beni disomogenei.
Nel caso concreto la C.t.r. ha riconosciuto valore indiziario a un elemento — la condotta tenuta in occasione della vendita dell’immobile — che atteneva a un profilo del tutto diverso, ovvero la qualificazione Iva della cessione, fondata su presupposti distinti e non incidenti sull’attendibilità dei ricavi. Inoltre, la sentenza ha ritenuto corrette le percentuali di ricarico senza alcuna indagine sulla rappresentatività del campione e sull’omogeneità dei beni. Il ricorso è pertanto accolto sul solo recupero dei maggiori ricavi, con cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese.
Le censure relative all’esenzione Iva della vendita immobiliare sono invece infondate. L’art. 10, comma 8-ter, d.P.R. n. 633 del 1972 esenta le cessioni di fabbricati strumentali non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicale trasformazione, ma esclude dall’esenzione le cessioni effettuate entro quattro anni dalla ultimazione della costruzione o dell’intervento da parte delle imprese costruttrici o che vi hanno eseguito gli interventi. Il mancato esercizio dell’opzione per l’imponibilità non è sufficiente a fondare l’esenzione, che richiede il concorso di plurimi requisiti. La C.t.r., con accertamento in fatto non censurabile, ha verificato l’esistenza delle condizioni che escludevano il regime di esenzione.
Nota della Redazione
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