Utili extracontabili dei soci e annullamento dell’accertamento alla società (Cass. civ. Sez. V n. 1624 del 22.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la validità dell’avviso relativo a ricavi non contabilizzati, emesso a carico di società di capitali a ristretta base partecipativa, costituisce presupposto indefettibile per legittimare la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati. L’annullamento dell’avviso societario con sentenza passata in giudicato per vizi attinenti al merito della pretesa tributaria ha carattere pregiudicante e determina l’illegittimità dell’avviso notificato al singolo socio. Tale carattere pregiudicante non sussiste quando l’annullamento della pretesa societaria sia fondato su vizi del procedimento o su motivi di rito, poiché in tal caso si forma un giudicato meramente formale. Ne consegue che il giudice tributario non può ritenere provata l’insussistenza dei ricavi occulti sulla base di una sentenza societaria non ancora passata in giudicato.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania, in controversia sull’impugnazione di un avviso di accertamento emesso ai sensi dell’art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973, aveva parzialmente accolto l’appello dell’Ufficio. L’accertamento riguardava maggior reddito ai fini delle imposte dirette, in corrispondenza della quota di partecipazione a una società a ristretta base partecipativa, per distribuzione di utili extracontabili.
La Commissione regionale, prendendo le mosse dalla pronuncia emessa nei confronti della società, aveva ritenuto dimostrata l’inesistenza di maggiori ricavi occulti e aveva limitato il reddito distribuito ai soci alla sola somma corrispondente alla ripresa a tassazione di costi non deducibili per canoni di leasing. La causa, dopo una sospensione disposta per consentire la definizione agevolata non perfezionatasi, giunge in decisione davanti alla Corte.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi di ricorso, esaminati congiuntamente, sono ritenuti fondati. La Corte richiama il principio consolidato secondo cui la validità dell’avviso relativo a ricavi non contabilizzati, emesso verso una società a ristretta base partecipativa, è presupposto indefettibile della presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili. L’annullamento di quell’avviso con sentenza passata in giudicato, per vizi di merito della pretesa, riveste carattere pregiudicante e travolge l’atto notificato al singolo socio.
La Corte precisa che tale efficacia pregiudicante non si rinviene nelle ipotesi di annullamento per vizi del procedimento, come l’inesistenza della notifica o l’errata intestazione dell’avviso, perché in questi casi si forma un giudicato solo formale e manca una pronuncia che revochi in dubbio l’accertamento sulla pretesa erariale. Viene richiamato anche il principio per cui la sentenza di annullamento fondata su motivi di rito, come l’estinzione della società, non fa stato verso i soci.
Nel caso esaminato, la Commissione regionale non si è conformata a tali principi: ha ritenuto accertata l’insussistenza dei ricavi occulti e della pretesa fondata sulla presunzione di distribuzione ai soci sull’unico presupposto dell’annullamento dell’atto impositivo societario con sentenza non passata in giudicato. La Corte rileva inoltre che la sentenza societaria posta a fondamento della decisione impugnata, con successiva ordinanza, è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania.
Il terzo motivo resta assorbito. Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame nel rispetto dei principi illustrati e provveda sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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