Accertamento induttivo legittimo anche se la cessione d’azienda è simulata (Cass. civ. Sez. V n. 2747 del 30.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La mancata risposta, da parte del contribuente, ai questionari e agli inviti di esibizione previsti dall’art. 32, comma 1, nn. 3 e 4, d.P.R. n. 600/1973 e dall’art. 51, comma 2, d.P.R. n. 633/1972 legittima l’accertamento induttivo ai sensi dell’art. 39, comma 2, lett. d-bis), d.P.R. n. 600/1973, con facoltà per l’Ufficio di prescindere dalle scritture contabili e di avvalersi di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Il contribuente non può invocare l’impossibilità oggettiva di produrre la documentazione fondandosi su una cessione d’azienda che il giudice di merito ha accertato essere simulata, sulla base di un ragionamento presuntivo non attinto da specifica censura. La determinazione induttiva del reddito, ancorata al fatturato effettivo comunicato ai fini Iva e all’incidenza media degli acquisti sul volume d’affari di imprese omogenee per settore e territorio, costituisce accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate recuperava a tassazione, per l’anno 2007, nei confronti del titolare di una ditta individuale operante nel commercio all’ingrosso di metalli non ferrosi, maggiori redditi non dichiarati ai fini delle imposte dirette e dell’Iva. L’Ufficio rilevava la mancata indicazione di alcun reddito d’impresa e l’omessa presentazione della dichiarazione Iva, oltre a un netto aumento delle operazioni attive a partire dal 2006.
Non avendo il contribuente risposto al questionario notificatogli per ottenere la documentazione contabile, l’Ufficio determinava il reddito in via induttiva ai sensi dell’art. 39, comma 2, lett. d-bis), d.P.R. n. 600/1973, quantificandolo nel 15% delle operazioni attive. Il contribuente si era giustificato invocando la cessione dell’azienda a una società e il successivo trasferimento della sede e delle quote all’estero. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso e la decisione era confermata in appello. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta congiuntamente i primi due motivi, che denunciano la violazione dell’art. 39, comma 2, lett. d-bis) e la nullità della sentenza per motivazione apparente. Il Collegio ribadisce che la motivazione è solo apparente quando, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione; la sentenza d’appello, al contrario, espone in modo ricostruibile l’iter logico-giuridico seguito, elencando gli elementi indiziari posti a base del convincimento.
Nel merito, la Corte ricorda che, ai sensi dell’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, l’Ufficio è legittimato a determinare il reddito d’impresa sulla base dei dati comunque raccolti, prescindendo dalle scritture contabili e avvalendosi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettera d) del comma precedente, quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti dell’art. 32, comma 1, nn. 3 e 4 o dell’art. 51, comma 2, d.P.R. n. 633/1972. La giurisprudenza di legittimità — richiamata con le Sezioni Unite n. 22232 del 2016 e con le pronunce n. 17968 del 2013, n. 9973 del 2015 e n. 4944 del 2018 — è costante nel ritenere che l’omessa risposta al questionario impedisca o ostacoli la verifica dei redditi e valga di per sé a legittimare l’accertamento induttivo.
La Corte sottolinea come la giustificazione del contribuente, fondata sull’avvenuta cessione dell’azienda, sia stata già superata dal giudice di appello, che ha accertato la natura simulata della cessione sulla base di una pluralità di elementi indiziari congiuntamente valutati: la cessione a una società unipersonale di recente costituzione, il contestuale trasferimento dell’intero capitale sociale, il trasferimento della sede all’estero, la cessazione dell’attività pochi giorni dopo e la delega a un terzo per il ritiro degli atti dell’Amministrazione finanziaria. Tale accertamento costituisce un apprezzamento in fatto non attinto da specifica censura, con la conseguenza che il contribuente doveva considerarsi tenuto alla produzione della documentazione richiesta.
Quanto alla quantificazione, la Corte rigetta il quarto motivo e dichiara inammissibile il terzo. La decisione impugnata ha preso in considerazione il fatturato effettivo comunicato ai fini Iva e lo ha ridotto al 15%, tenendo conto dell’incidenza media degli acquisti sul volume d’affari dell’85% per imprese omogenee per settore e provincia. Non si tratta, quindi, di un astratto coefficiente di redditività di settore, ma di una determinazione induttiva ancorata a dati concreti. Il motivo terzo, pur prospettando una violazione di legge, tende in realtà a una rivalutazione di questioni di merito, preclusa in sede di legittimità.
Nota della Redazione
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