Soppressione del termine di decadenza per l’esecuzione forzata ha efficacia immediata (Cass. civ. Sez. V n. 33212 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di decadenza dall’azione esecutiva, la soppressione del termine di cui all’art. 29, lett. e), d.l. n. 78 del 2010 — che imponeva di avviare l’espropriazione forzata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento era divenuto definitivo — disposta dall’art. 5, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 159 del 2015, ha efficacia immediata. Ne consegue che l’Amministrazione non incorre in decadenza ove, alla data del 22 ottobre 2015 di entrata in vigore della disposizione abrogativa, il termine previsto dalla disciplina previgente non era ancora decorso. L’abrogazione, in difetto di specifiche disposizioni transitorie, opera dal momento della sua vigenza e non richiede l’adozione di alcun atto ulteriore. Nel processo tributario, inoltre, è applicabile l’art. 182 cod. proc. civ., con la precisazione che la costituzione a mezzo di avvocato del libero foro, ove la medesima sia esclusa, integra un vizio di nullità e non di inesistenza del mandato difensivo.
Il Fatto
Il contribuente impugnava davanti alla C.t.p. di Caserta un’intimazione di pagamento notificatagli nel luglio 2017, emessa in ragione di un pregresso avviso di accertamento che si assumeva notificato nel novembre 2012 e divenuto definitivo nel gennaio 2013. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, accertando la prescrizione del credito.
Entrambe le parti proponevano appello. L’agente della riscossione censurava la mancata declaratoria di inammissibilità del ricorso originario per omessa vocatio in jus dell’Agenzia delle entrate e contestava nel merito la prescrizione. Il contribuente, con appello incidentale, eccepiva l’inammissibilità dell’appello principale, proposto a mezzo di un procuratore esterno all’Ufficio. La C.t.r., dopo aver concesso termine per regolarizzare la costituzione, rigettava l’appello incidentale e accoglieva quello principale, escludendo ogni decadenza alla data della notifica dell’intimazione. Il contribuente ricorre per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il motivo sull’inammissibilità dell’appello, logicamente preliminare. Rileva che l’Agenzia delle entrate-Riscossione si avvale dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalle convenzioni, salvo conflitto o indisponibilità, e che non è necessaria alcuna delibera per ricorrere al patrocinio di avvocati del libero foro quando la convenzione non riserva all’Avvocatura erariale la difesa, come nel contenzioso tributario.
Sotto altro profilo, nel processo tributario trova applicazione l’art. 182 cod. proc. civ., in forza del principio di integrazione delle disposizioni non incompatibili sancito dall’art. 1 del d.lgs. n. 546 del 1992, che all’art. 12, comma 10, richiama espressamente la norma. La sanatoria concerne i vizi che determinano la nullità della procura, mentre l’inesistenza o la mancanza in atti resta insanabile nella formulazione anteriore alla riforma Cartabia. Nella specie, l’eventuale costituzione a mezzo avvocato del libero foro, ove esclusa, integra un vizio di nullità del mandato e non di inesistenza: la C.t.r. ha quindi correttamente deciso nel merito.
Quanto al primo motivo, la Corte ricostruisce la disciplina. L’art. 29, lett. e), d.l. n. 78 del 2010 prevedeva che l’espropriazione forzata dovesse essere avviata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla definitività dell’accertamento. Tale disposizione è stata soppressa dall’art. 5, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 159 del 2015. In mancanza di specifiche disposizioni transitorie, l’abrogazione ha avuto effetto immediato, dalla data del 22 ottobre 2015, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 7 ottobre 2015.
Alla data della notifica dell’intimazione, nel luglio 2017, la disposizione invocata dal ricorrente non era più vigente. La Corte sottolinea che l’abrogazione è intervenuta prima della scadenza del termine che, in base alla disciplina previgente, sarebbe maturato il 31 dicembre 2016: alla data della soppressione il termine non era ancora decorso. La pronuncia di legittimità richiamata dal contribuente riguarda altra fattispecie, concernente il termine di cui all’art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 602 del 1973, modificato e non abrogato.
Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese di legittimità e contributo unificato.
Nota della Redazione
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