Rimborso Tremonti ambiente dal versamento con tetto del 20 per cento (Cass. civ. Sez. V n. 29703 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di agevolazione c.d. Tremonti ambiente, la mancata immediata fruizione del beneficio nel relativo anno d’imposta non è imputabile a scelta discrezionale del contribuente, ma all’incertezza interpretativa sulla cumulabilità della detassazione con la tariffa incentivante del conto energia, sciolta solo dal D.M. 5 luglio 2012. Il diritto al rimborso va tuttavia esercitato, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973, nel termine di quarantotto mesi che decorre dal giorno del versamento dell’imposta non dovuta, non dal sopravvenuto chiarimento normativo, prevalendo l’esigenza di certezza delle situazioni giuridiche. Il limite del 20% previsto per il cumulo con gli incentivi si calcola sul costo complessivo dell’investimento, e non sull’imposta risparmiata.
Il Fatto
Una società presentava, in data 26 ottobre 2015, istanza di rimborso delle eccedenze IRES versate negli anni 2011, 2012 e 2013. Esponeva di aver realizzato nel 2010 un investimento ambientale — l’acquisizione di due impianti fotovoltaici entrati in servizio il 14 aprile 2011 — senza aver beneficiato dell’agevolazione prevista dall’art. 6, commi 13 e ss., della legge n. 388/2000, per l’incertezza sulla cumulabilità con le tariffe del II Conto Energia.
Formatosi il silenzio-rifiuto, la contribuente impugnava il diniego. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso per decadenza; la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, Sezione Staccata di Pescara, accoglieva l’appello, ritenendo tempestiva l’istanza e corretta la quantificazione del costo agevolabile. L’Ufficio ricorreva per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo l’Ufficio censurava l’imputazione all’anno 2011 dei costi sostenuti, sostenendo che nel 2011 sarebbe avvenuta solo l’attivazione degli impianti, mentre l’investimento era stato realizzato nel 2010 e la variazione in diminuzione andava esposta nel Modello Unico 2011. Da ciò discendeva la decorrenza del termine quadriennale dal 18 luglio 2011.
La Corte richiama il proprio costante orientamento: la mancata fruizione immediata del beneficio non è scelta discrezionale del contribuente, ma effetto dell’incertezza interpretativa sulla cumulabilità tra conto energia e Tremonti ambiente, risolta solo dall’art. 19 del d.M. 5 luglio 2012 e dai documenti di prassi successivi. Il beneficio è quindi recuperabile “ora per allora” con domanda di rimborso ex art. 38 del d.P.R. n. 602/1973, ove non sia stata presentata dichiarazione integrativa.
Il passaggio decisivo riguarda il dies a quo. Secondo il costante indirizzo, il termine di quarantotto mesi decorre dal giorno del versamento dell’imposta non dovuta. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 13378 del 2016 e, sul limite dei rapporti esauriti per overruling, Sezioni Unite n. 13676 del 2014, confermate da Cass. n. 34079 del 2019: l’efficacia retroattiva della pronuncia incontra il limite delle cause di prescrizione o decadenza, poste a presidio della certezza del diritto.
L’ordinanza Cass. n. 19564 del 2025, che aveva ancorato il termine al 5 luglio 2012, non è seguita: quel passaggio è un obiter dictum contrario alla giurisprudenza costante e, nella specie, non applicato. Nella vicenda, alla data dell’istanza era dunque decorso il termine quadriennale solo con riferimento all’imposta pagata nel 2011 per l’anno 2010.
Il motivo è invece infondato quanto all’asserita impossibilità di riliquidare le dichiarazioni degli esercizi successivi: il rimborso va domandato nel primo periodo d’imposta in cui, per il riporto in avanti della maggior perdita, emerge il versamento indebito. Con il secondo motivo l’Ufficio censurava il parametro del 20%: la Corte, richiamando Cass. n. 17789 del 2023 e Cass. n. 8052 del 2025, conferma che il limite si calcola sul costo complessivo dell’investimento e non sull’imposta risparmiata. Il ricorso è accolto nei limiti esposti, con cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, Sezione Staccata di Pescara, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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