Cessione d’azienda e accertamento IVA: non si applica l’art. 20 TUR (Cass. civ. Sez. V n. 1816 del 25.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di IVA, l’accertamento diretto a qualificare una operazione economica come cessione d’azienda è operato effettuando una valutazione globale di tutte le circostanze del caso di specie, non applicandosi i limiti probatori di cui all’art. 20 del TUR, previsti solo ai fini della determinazione dell’imposta di registro. Non rileva il principio di alternatività di cui all’art. 40 TUR, che pone un nesso funzionale unilaterale tra IVA e imposta di registro per la sola ipotesi in cui sia accertata la debenza dell’IVA. Ne consegue che il giudice del rinvio deve valutare la legittimità dell’avviso di accertamento applicando i principi interni e unionali in materia di IVA.
Il Fatto
La controversia ha origine da un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 2013, emesso nei confronti di una società contribuente. L’Amministrazione finanziaria ha riqualificato come unica cessione d’azienda una serie di atti negoziali — contratto di affitto di azienda con preliminare di vendita, contratto estimatorio e contratto di cessione d’azienda — stipulati tra la società contribuente, in qualità di cessionaria, e la società cedente.
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società. La Commissione tributaria regionale, in riforma, ha accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate, ritenendo che l’operazione dovesse essere considerata nel suo complesso e applicando l’art. 20 del TUR. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 e dell’art. 10 bis della legge n. 212 del 2000, sostenendo che la corretta interpretazione della norma imporrebbe di considerare unicamente i singoli atti. Il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 132 e 156 cod. proc. civ., per motivazione apparente sulle sanzioni.
La Corte ritiene fondato il primo motivo. Richiamando un proprio recente arresto — Cass. n. 12450 del 07/05/2024 — rileva che la giurisprudenza, mutando il precedente orientamento anche in ragione dell’ordinanza della Corte di giustizia del 21 dicembre 2022, ha affermato che l’accertamento volto a qualificare un’operazione come cessione d’azienda si fonda su una valutazione globale di tutte le circostanze del caso concreto.
In questa prospettiva, i limiti probatori dell’art. 20 del TUR operano esclusivamente ai fini della determinazione dell’imposta di registro e non si estendono all’IVA. Parimenti, il principio di alternatività dell’art. 40 TUR assume rilievo solo quando sia accertata la debenza dell’IVA, comportando in tal caso l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa. La sentenza impugnata, applicando l’art. 20 del TUR a una fattispecie disciplinata dall’IVA, non si è uniformata a tale principio.
Il motivo va pertanto accolto, con assorbimento del secondo. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto e la causa è rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del procedimento. Il giudice del rinvio dovrà valutare la legittimità dell’avviso di accertamento applicando i principi interni e unionali in materia di IVA, operando una valutazione complessiva delle circostanze e senza i limiti probatori previsti dall’art. 20 del TUR.
Nota della Redazione
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