Accertamento integrativo: serve un fatto nuovo, non un mutamento di prassi (Cass. civ. Sez. 5 n. 16726 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il raddoppio dei termini di accertamento di cui all’art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 è legato alla gravità della violazione, che si manifesta con l’inoltro della denuncia penale a seguito di una positiva delibazione degli estremi del reato, e non subisce modifiche alla sua durata per effetto dell’esito del procedimento penale. L’accertamento integrativo di cui all’art. 43, comma 4, d.P.R. n. 600/1973 è ammissibile solo in presenza di sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, che devono essere veicolati da fonti diverse da quelle che avevano fondato il precedente atto impositivo; il riesame degli stessi elementi di fatto sotto una diversa ottica giuridica, quale un mutamento di prassi amministrativa, non integra il presupposto normativo.
Il Fatto
A seguito di una verifica fiscale conclusasi nel 2009, la contribuente vedeva contestata l’indebita deduzione di una minusvalenza, senza che i verificatori formulassero rilievi sulla cessione di una partecipazione in una società proprietaria di un centro commerciale. L’Amministrazione notificava, nel 2011, un primo avviso di accertamento con cui, tuttavia, non era contestato il trattamento della plusvalenza, esentata dal regime di partecipation exemption di cui all’art. 87 Tuir.
Nel 2015, la Guardia di Finanza avviava una nuova verifica, innescata da un asserito mutamento della prassi dell’Agenzia delle Entrate. Sulla base di tale riesame, l’ufficio notificava un nuovo avviso di accertamento, recuperando a tassazione la plusvalenza non dichiarata. La Commissione Tributaria Regionale, riformando la sentenza di primo grado, confermava la pretesa impositiva.
La Motivazione della Corte
Quanto al primo motivo, la Corte affronta il quesito se l’archiviazione del procedimento penale, antecedente alla notifica dell’avviso, faccia venire meno il raddoppio dei termini di accertamento. La Suprema Corte chiarisce che il raddoppio, una volta integrati i presupposti di legge (condotta integrante fattispecie di reato e inoltro della denuncia ex art. 331 c.p.p.), trova fondamento nel principio di buon andamento dell’azione amministrativa ex art. 97, comma 2, Cost.. Il termine raddoppiato resta pertanto invariato, non essendo correlato all’esito del procedimento penale.
In relazione al secondo motivo, la Corte ne afferma l’ammissibilità, avendo la contribuente devoluto la questione con appello incidentale. Nel merito, il motivo è accolto.
La Corte ricorda che l’accertamento integrativo postula la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, che devono provenire da fonti diverse da quelle che hanno originato il primo avviso (arg. Cass. n. 23685/18; Cass. n. 27788/20; Cass. n. 22827/25). Nel caso in esame, gli elementi fattuali da cui desumere la natura dell’impresa della partecipata erano già tutti contenuti nel processo verbale del 2009
Il nuovo accertamento non aveva portato alcun elemento nuovo all’attenzione dell’ufficio, ma si era limitato a riesaminare i medesimi fatti sotto una diversa qualificazione giuridica. La Corte conclude che il mero mutamento di prassi interpretativa non integra i presupposti per l’emissione di un avviso integrativo e, decidendo nel merito, annulla l’avviso di accertamento impugnato.
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Nota della Redazione
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