Detrazione IVA per attività preparatoria e onere probatorio nel rimborso (Cass. civ. Sez. V n. 33273 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, ai fini della detraibilità dell’imposta assolta sugli acquisti occorre accertare l’effettiva inerenza dei costi alle finalità imprenditoriali, senza che sia richiesto il concreto svolgimento dell’attività d’impresa: la detrazione spetta anche in assenza di operazioni attive, con riguardo alle attività di carattere preparatorio, purché finalizzate alla costituzione delle condizioni per l’inizio effettivo dell’attività tipica. Ne consegue che il mancato avvio dell’attività non è, di per sé, elemento idoneo ad escludere la detrazione e il rimborso dell’imposta, ma il giudice di merito deve specificare le ragioni dell’inerenza dei costi alla specifica attività che il contribuente intende esercitare. Nel contenzioso sul rigetto dell’istanza di rimborso, il contribuente è attore in senso non solo formale ma anche sostanziale, con la conseguenza che grava su di lui l’onere di allegare e provare i fatti costitutivi del credito, mentre le contestazioni dell’Ufficio costituiscono mere difese.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto il diniego di rimborso dell’IVA relativa all’anno d’imposta 2020, opposto dall’Amministrazione finanziaria al contribuente. Il diniego si fondava sull’insussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge, sul rilievo che i costi sostenuti erano relativi alla realizzazione di un impianto boschivo e non erano finalizzati alla produzione di ricavi, dovendosi escludere l’esercizio di attività d’impresa.

La Corte di giustizia tributaria di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia aveva respinto l’appello dell’Agenzia delle entrate, ritenendo che ai fini del riconoscimento del credito d’imposta fossero sufficienti l’iscrizione alla Camera di commercio e l’effettuazione dell’investimento in funzione di un ritorno economico, senza necessità dell’inizio dell’attività agricola. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui si deduceva la motivazione apparente della sentenza impugnata, è stato rigettato. La Corte ha ricordato che il vizio ricorre quando la motivazione, pur materialmente esistente, non rende percepibili le ragioni della decisione, perché composta da argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito; l’anomalia integra un error in procedendo e comporta la nullità della sentenza. Nel caso concreto la motivazione, sebbene essenziale, è stata giudicata idonea a illustrare la ratio decidendi, escludendosi anche la motivazione per relationem.

Il secondo motivo è stato accolto nei termini precisati. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, in tema di IVA, ai fini della detraibilità dell’imposta assolta sugli acquisti occorre accertare l’effettiva inerenza rispetto alle finalità imprenditoriali, senza che sia richiesto il concreto svolgimento dell’attività d’impresa; la detrazione può spettare anche in assenza di operazioni attive, con riguardo alle attività di carattere preparatorio, purché finalizzate alla costituzione delle condizioni d’inizio effettivo dell’attività tipica. Da ciò deriva che il mancato avvio dell’attività non è di per sé elemento idoneo a escludere la detrazione e il rimborso.

Tuttavia, la Corte ha rilevato che la giudice di appello, a fronte delle contestazioni dell’Ufficio, non ha specificato le ragioni per le quali i costi concernenti la realizzazione dell’impianto boschivo fossero effettivamente inerenti alla specifica attività agricola che il contribuente intendeva esercitare.

Il terzo motivo, relativo all’omesso esame della questione sulla prova del credito, è stato dichiarato infondato, avendo la CGT2 pronunciato implicitamente sul punto ritenendo assorbita ogni altra questione. Il quarto motivo è stato invece accolto: nel contenzioso sul rigetto dell’istanza di rimborso il contribuente è attore in senso sostanziale e su di lui grava l’onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato; le argomentazioni dell’Ufficio costituiscono mere difese, non soggette a preclusioni. Poiché l’Amministrazione aveva contestato la sussistenza del credito e la sentenza impugnata nulla deduceva sul punto, la Corte ha cassato la decisione con rinvio alla CGT2 della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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