IVA opzione imponibilità in rogito irretrattabile salvo errore (Cass. civ. Sez. V n. 20418 del 21.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’opzione per l’assoggettamento ad Iva della cessione di immobile costruito oltre il quinquennio, altrimenti esente ex art. 10, n. 8-bis), d.P.R. n. 633 del 1972, deve essere espressa nell’atto di trasferimento. La relativa scelta, ove il legislatore subordini a essa il regime fiscale dell’operazione, integra una manifestazione di volontà negoziale e non una dichiarazione di scienza: non è pertanto emendabile né ritrattabile mediante la successiva dichiarazione integrativa prevista dall’art. 8, comma 6-bis, d.P.R. n. 322 del 1998. Resta salva la sola rilevanza dell’errore sulla volontà espressa, ove sussistano i requisiti di essenzialità e riconoscibilità ex art. 1428 cod. civ.

Il Fatto

Una società impugnò il diniego opposto dall’Amministrazione finanziaria alla richiesta di rimborso di un credito Iva. La società aveva ceduto in permuta un’unità abitativa con atto del 13 giugno 2018, senza esercitare nel rogito l’opzione per l’imponibilità: trattandosi di immobile realizzato oltre cinque anni prima, l’operazione era esente, salvo espressa opzione contraria. Nella dichiarazione Iva la società indicò quella cessione tra le operazioni esenti, qualificandola come “occasionale”, e chiese il rimborso del credito.

L’ufficio negò il rimborso, disconoscendo l’occasionalità e applicando il regime del pro rata. Avvedutasi dell’errore, la società integrò il rogito con atto del 5 agosto 2019, esercitando l’opzione per l’imponibilità, e presentò dichiarazione integrativa l’8 agosto 2019, versando l’imposta. Il secondo diniego ritenne l’opzione non più rettificabile. La Commissione tributaria provinciale accolse il ricorso; la pronuncia fu riformata in appello. La società ricorse per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il nodo dell’emendabilità delle dichiarazioni fiscali e ne individua il discrimine nella natura dell’atto: la dichiarazione integrativa è ammessa per le dichiarazioni di scienza, non per gli atti di volontà. Il principio di generale emendabilità, affermato dalle Sezioni Unite n. 15063 del 2002 e poi dalle Sezioni Unite n. 13378 del 2016, riposa sulla considerazione della dichiarazione come mera esternazione di scienza e giudizio, modificabile in ragione di nuovi elementi di conoscenza.

Diversa è l’ipotesi in cui il legislatore subordini un beneficio fiscale a una manifestazione di volontà del contribuente, da compiersi nella dichiarazione mediante apposito spazio: qui la dichiarazione assume valore di atto negoziale, come tale irretrattabile anche in caso di errore, salvo che il contribuente dimostri che questo fosse conosciuto o conoscibile dall’Amministrazione (Cass. n. 1427 del 2013; Cass. n. 7294 del 2012). La Corte richiama anche Cass. n. 17042 del 2020 e Cass. n. 9693 del 2024.

Il collegio esamina poi l’art. 8, comma 6-bis, d.P.R. n. 322 del 1998, ratione temporis vigente, che consente di integrare le dichiarazioni Iva per correggere errori od omissioni. La norma, al pari delle modifiche apportate all’art. 2, commi 8 e 8-bis, del medesimo d.P.R. in tema di imposte sui redditi e Irap, non supera il principio delle Sezioni Unite: la facoltà resta limitata all’emenda delle dichiarazioni di scienza, non di volontà.

Nel caso concreto pesa il dato obiettivo dell’omesso esercizio dell’opzione in occasione del rogito e della qualificazione dell’operazione come “occasionale” nella dichiarazione, laddove quella vendita non poteva rientrare in tale categoria. L’opzione esercitata con l’integrazione negoziale del 5 agosto 2019 e la dichiarazione integrativa dell’8 agosto 2019, intervenute dopo la notifica del primo diniego, non assumono rilievo. Non emerge alcun errore rilevante e riconoscibile ex art. 1428 cod. civ.

Il secondo motivo è rigettato. Il terzo, che denuncia l’omessa pronuncia sulla domanda subordinata relativa al minor importo derivante dal pro rata, è inammissibile: la domanda, avanzata in primo grado, non è stata reiterata in appello. Il quarto motivo, di nullità della sentenza per motivazione apparente, è parimenti inammissibile per le medesime ragioni. Il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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