Prova della deduzione fiscale e obbligo di esame analitico della documentazione contabile (Cass. civ. Sez. V n. 14897 del 28.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di deduzioni fiscali, compete all’istante la prova di avere titolo per godere del beneficio invocato, mediante la rituale produzione della documentazione contabile giustificativa degli oneri sostenuti. Ove tale documentazione risulti allegata agli atti di causa, il giudice di merito ha l’obbligo di esaminarla analiticamente, chiarendo se le causali dei pagamenti risultino specifiche ovvero indicando le ragioni per cui esse non debbano essere valutate in tal modo. La motivazione che si limiti a sintetiche affermazioni di carenza probatoria, senza confrontarsi con gli atti e i documenti prodotti, è viziata per omessa valutazione di fatti decisivi e non consente di verificare la correttezza del giudizio espresso sulla deduzione.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente una cartella di pagamento, emessa a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell’art. 36 ter del d.P.R. n. 600 del 1973, con cui disconosceva la deducibilità di costi relativi all’assegno corrisposto al coniuge e a spese sostenute per il risparmio energetico. In autotutela l’Ufficio riduceva la pretesa al solo disconoscimento degli oneri per la riqualificazione energetica, sgravando le somme inizialmente richieste per l’assegno.

Il contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che accoglieva il ricorso e annullava la cartella, ritenendo che l’Amministrazione non avesse tenuto conto della dichiarazione integrativa e della documentazione giustificativa prodotta. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio riformava la decisione, reputando non provata la spettanza della deduzione. Il contribuente proponeva allora ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è articolato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. e contesta la violazione dell’art. 2, commi 2 e 2 bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, oltre all’omessa valutazione di fatti decisivi, per avere la CTR escluso che fosse stata prodotta documentazione idonea a comprovare il credito.

In via preliminare la Corte rileva che l’Amministrazione aveva chiesto la trattazione congiunta con i ricorsi relativi a diverse annualità, già definiti con Cass. sez. V n. 14874 del 2023 e n. 27056 del 2022. La questione relativa all’ammissibilità della dichiarazione integrativa viene però giudicata estranea al giudizio, poiché l’Ufficio ha operato le contestazioni proprio prendendo in considerazione la documentazione integrativa del contribuente.

Il vero oggetto del contendere è dunque il raggiungimento della prova della spettanza delle deduzioni. La CTR aveva escluso che fossero documentate la correttezza dei pagamenti mediante l’esibizione delle contabili dei bonifici, la presenza del codice fiscale del beneficiario e del destinatario e la specificità delle causali rispetto alle fatture. Il contribuente replica di avere allegato fatture e bonifici regolarmente comprovanti, mentre l’Amministrazione ne contesta la genericità.

Su questo punto la Corte afferma che, se agli atti non risulta ritualmente prodotta la documentazione contabile giustificativa, la deduzione non può essere riconosciuta, spettando all’istante la prova del proprio titolo. Tuttavia, le sintetiche espressioni della CTR non consentono di raggiungere certezze: ove la documentazione contabile sia stata allegata, essa doveva essere esaminata analiticamente, chiarendo il giudice, innanzitutto, se le causali indicate fossero specifiche, o perché non dovessero essere valutate tali.

Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, perché proceda a nuovo giudizio nel rispetto dei principi esposti e regoli tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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