Processo tributario di merito e rideterminazione della pretesa fiscale parzialmente infondata (Cass. civ. Sez. V n. 33290 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il processo tributario è un giudizio di impugnazione-merito, diretto a una decisione sostitutiva tanto della dichiarazione del contribuente quanto dell’accertamento dell’amministrazione finanziaria. Ne deriva che il giudice, ove ritenga invalido l’avviso di accertamento per motivi non formali ma di carattere sostanziale, non può limitarsi al suo annullamento, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte. La regola opera anche quando il giudice ravvisi la parziale infondatezza della pretesa fiscale e non l’assoluta nullità dell’atto. In tema di compensazione urbanistica, l’area prima edificabile e poi assoggettata a vincolo di inedificabilità non è edificabile ai fini dell’ICI se inserita in un programma attributivo di un diritto edificatorio compensativo; l’assoggettabilità si determina solo a seguito del perfezionamento della procedura di accordo di programma e dell’identificazione catastale delle aree.
Il Fatto
Un Comune ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, che aveva accolto l’appello del contribuente avverso la decisione di primo grado. Quest’ultima aveva rigettato il ricorso originario dell’allora proprietaria contro un avviso di accertamento per omesso versamento dell’ICI relativa all’anno 2009, con riguardo alla comproprietà per la quota di 1/2 di alcuni terreni.
Il giudice di appello aveva riformato la decisione sul presupposto che la conservazione della comproprietà in capo al contribuente non poteva giustificare l’imposizione dell’area alla stregua di area fabbricabile. Il Comune ha dedotto due motivi di ricorso, mentre l’erede legittima ha resistito con controricorso e depositato memoria illustrativa.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi, per la loro stretta connessione, accogliendoli entrambi. Con il primo motivo si denunciava la violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., avendo il giudice di appello ritenuto che l’amministrazione avesse l’onere di verificare l’effettivo momento di apprensione delle aree. Con il secondo si denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per non aver il giudice di merito rideterminato l’ammontare del tributo dopo l’annullamento dell’atto.
Il Collegio ha confermato la qualificazione giuridica della fattispecie in punto di compensazione urbanistica. Nella fattispecie, richiamando Cass., Sez. Un., 29 ottobre 2020, n. 23902, si osserva che l’area prima edificabile e poi vincolata non è edificabile ai fini dell’ICI, ove inserita in un programma attributivo di un diritto edificatorio compensativo, che non ha natura reale né inerisce al terreno. L’assoggettabilità si determina solo a seguito del perfezionamento della procedura disposta per l’accordo di programma e dell’identificazione precisamente delle aree (si richiama Cass., Sez. Trib., 16 gennaio 2023, n. 10383).
Il giudice di appello non ha tuttavia considerato che la cessione dei diritti edificatori è stata stipulata nell’anno 2009 in due momenti differenti: una parte dei terreni sarebbe stata edificabile fino al 7 maggio 2009 e un’altra fino al 18 dicembre 2009. Ne deriva che l’atto impositivo non poteva essere annullato sic et simpliciter, senza rideterminare il tributo dovuto per le diverse frazioni dell’anno di riferimento.
La Corte ha ribadito che, per costante insegnamento, il processo tributario è annoverabile tra quelli di impugnazione-merito, essendo diretto a una decisione sostitutiva sia della dichiarazione del contribuente sia dell’accertamento dell’amministrazione. Ove il giudice tributario ravvisi la parziale infondatezza della pretesa fiscale, e non l’assoluta nullità dell’atto, non può limitarsi ad annullare l’atto impositivo, ma è tenuto a quantificare la corretta pretesa, sia pure entro i limiti tracciati dai petita delle parti (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 28 novembre 2014, n. 25317; Cass., Sez. Trib., 30 novembre 2023, n. 33431).
Il ricorso è stato quindi accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022, n. 130.
Nota della Redazione
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