Autosufficienza del ricorso e giudicato esterno in materia tributaria (Cass. civ. Sez. V n. 2717 del 29.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza del ricorso opera anche con riguardo al giudicato esterno. La parte che invochi una pronuncia passata in giudicato deve trascriverne integralmente il testo, non essendo sufficiente la riproduzione di stralci o del solo dispositivo, e deve indicare il momento e la sede processuale in cui quella sentenza è stata prodotta. Il difetto di tali indicazioni rende il motivo inammissibile ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., non potendo la Corte supplire alle carenze difensive mediante autonoma ricerca degli atti.
Il Fatto
La vicenda riguarda l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa per la riscossione dell’Invim straordinaria, liquidata sulla base di un pregresso avviso di liquidazione. Il ricorso proposto a suo tempo dalla contribuente avverso quell’avviso era stato dichiarato inammissibile per mancata dimostrazione dell’instaurazione del contraddittorio.
La Commissione tributaria regionale del Lazio, confermando la decisione di primo grado, aveva accolto l’impugnazione della cartella, ritenendo che il difetto di notifica del ricorso avesse impedito la pendenza del giudizio e che, di conseguenza, i termini di decadenza e di prescrizione dovessero essere computati diversamente. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 2909, 2945, 2946 e 2967 cod. civ. e all’art. 17 d.P.R. n. 602/1973.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione sotto il profilo dell’autosufficienza del ricorso, prima ancora di esaminare nel merito la qualificazione giuridica della fattispecie operata dal giudice di appello. Rileva che il motivo non è autosufficiente, poiché la pronuncia che si assume integrare il giudicato esterno non viene riprodotta.
Il principio di autosufficienza, in tema di giudicato esterno, viene declinato sotto due profili. Il primo riguarda la necessità di trascrivere integralmente la sentenza che costituisce giudicato, non essendo sufficiente la riproduzione di stralci o del solo dispositivo. Il secondo concerne l’indicazione del momento, e della sede processuale, di produzione della sentenza passata in giudicato.
A sostegno di tale impostazione la Corte richiama un orientamento consolidato, citando Cass. n. 13988 del 2018, Cass. n. 5508 del 2018, Cass. n. 15737 del 2017, Cass. n. 2617 del 2015, Cass. n. 16227 del 2014, Cass. n. 10537 del 2010, Cass. n. 6184 del 2009, Cass. n. 26627 del 2006 e Cass. Sez. U. n. 1416 del 2004.
La Corte rileva, inoltre, che il motivo non reca alcuna specifica indicazione in ordine alla reclamata actio iudicati, cui correlare il termine di prescrizione decennale: i profili soggettivi non risultano dedotti con riferimento alle parti del giudicato e, in particolare, all’Ufficio convenuto in giudizio. Il ricorso è pertanto inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza della ricorrente, ma non sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, trattandosi di ricorso proposto da un’amministrazione dello Stato esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo mediante il meccanismo della prenotazione a debito.
Nota della Redazione
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