Inoppugnabilità dell’estratto di ruolo e difetto di interesse ad agire (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 33319 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’estratto di ruolo non è impugnabile in via autonoma. Ai sensi dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, convertito dalla legge n. 215/2021, il ruolo e la cartella che si assumono invalidamente notificati sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore dimostri uno dei tre pregiudizi tipizzati. Fuori da tali ipotesi l’opposizione è inammissibile per difetto di interesse ad agire. Trattandosi di condizione dell’azione, la verifica va compiuta al tempo della decisione, tenendo conto della sopravvenienza normativa.
Il Fatto
Il contribuente impugna la sentenza della Corte d’appello che ha confermato la pronuncia di primo grado, con cui era stato respinto il ricorso volto all’annullamento di tre cartelle esattoriali. Egli assumeva di averne conosciuto l’esistenza solo a seguito di un controllo della propria posizione debitoria presso l’agente della riscossione.
Il Tribunale aveva richiamato l’inoppugnabilità degli estratti di ruolo. La Corte territoriale ha respinto il gravame rilevando che, in presenza di cartelle ritualmente notificate, l’estratto di ruolo non è impugnabile di per sé, con conseguente difetto di interesse ad agire. Il ricorrente ha proposto due motivi in Cassazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, prima di esaminare i motivi, affronta la questione dirimente: se il contribuente che assuma di non aver ricevuto rituale notificazione degli atti di riscossione, e ne scopra l’esistenza, possa impugnarli immediatamente, anche insieme all’estratto di ruolo.
La risposta è nella novella normativa. L’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/2021, ha aggiunto all’art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 il comma 4-bis, secondo cui, di regola, l’estratto di ruolo non è impugnabile. L’unica eccezione è data da tre ipotesi tipizzate: il pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per la riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici, o per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Quanto all’applicabilità ai procedimenti in corso, la Corte dà continuità all’orientamento consolidato, richiamando Cass. n. 3511/2024, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso sul presupposto del difetto di interesse ad agire, e le Sezioni Unite n. 26283/22, che hanno affermato tre principi: la norma si applica anche ai debiti previdenziali; fuori dalle tre ipotesi l’opposizione all’estratto di ruolo è inammissibile; trattandosi di condizione dell’azione, la verifica dell’interesse va compiuta al tempo della sentenza, tenendo conto della sopravvenienza normativa.
La Corte richiama altresì la Corte Costituzionale n. 190/23, che ha riconosciuto la legittimità costituzionale della disposizione, avendo il legislatore discrezionalità nell’individuare i casi di tutela giurisdizionale anticipata meritevoli.
Ne deriva che, dovendosi applicare al caso di specie l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, e non essendo allegata alcuna delle tre ipotesi di impugnazione diretta, mancava ab origine l’interesse a un’opposizione volta unicamente contro l’estratto di ruolo. I motivi di censura sono pertanto rigettati. Le spese sono compensate per la sopravvenienza normativa rispetto all’introduzione della vertenza.
Nota della Redazione
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