Stabilizzazione del precario sana l’abuso solo se conseguita senza concorso (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 33496 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La stabilizzazione del lavoratore con contratto a tempo determinato costituisce misura idonea, in termini di effettività ed equivalenza, a riparare l’abuso derivante dalla reiterazione dei contratti ed è equivalente al risarcimento del danno comunitario, a condizione che l’assunzione a tempo indeterminato sia causalmente riconducibile, con nesso di causa-effetto, alla reiterazione dei contratti a termine e non si configuri come mera chance. La sola possibilità o probabilità di stabilizzazione non assume rilievo sanante, perché medio tempore protrae e non elimina la condizione di precarietà che fonda il diritto al risarcimento. Nel lavoro pubblico, la nullità dei contratti di somministrazione non determina la conversione in contratto a termine legittimo con l’amministrazione utilizzatrice, operando la sola tutela dell’art. 2126 cod. civ., con la conseguenza che il rapporto di mero fatto non fonda alcun diritto a conservare l’inquadramento goduto nel periodo interinale.
Il Fatto
La lavoratrice ha prestato attività presso il Ministero dell’interno dal 2003 al 2017, dapprima con contratti interinali e di somministrazione, poi dal 2008 con contratto a tempo determinato stipulato a seguito di concorso per titoli ed esami, con inquadramento nella posizione economica B1. Nel 2017 è stata assunta a tempo indeterminato in forza della legge n. 205 del 2017, mediante procedura riservata a chi aveva maturato l’anzianità richiesta.
Il Tribunale di Vicenza aveva riconosciuto alla lavoratrice il risarcimento del danno comunitario pari a dieci mensilità, nonché la conversione dei contratti nulli in rapporto a termine con inquadramento B3. La Corte d’Appello di Venezia, in riforma parziale, ha escluso il danno comunitario ravvisando nella stabilizzazione una misura equivalente e ha negato la conversione dei rapporti interinali. La lavoratrice ricorre per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce la disciplina speciale succedutasi per fronteggiare l’emergenza immigrazione, dalle ordinanze di protezione civile del 2003 e del 2007 fino agli interventi di stabilizzazione del 2017. Rileva che entrambe le disposizioni di stabilizzazione presuppongono un originario concorso per le assunzioni a termine e che l’immissione in ruolo si realizza in nesso causale diretto con l’accesso concorsuale e i successivi periodi di precariato.
Su questa base la Corte ribadisce che la stabilizzazione può valere come misura riparatoria dell’abuso solo ove l’assunzione a tempo indeterminato sia causalmente riconducibile alla reiterazione dei contratti a termine, non configurandosi come mera chance. Il prospettarsi di una semplice possibilità di stabilizzazione, infatti, protrae e non elimina la condizione di precarietà, e non può ricevere effetto sanante.
Nel caso concreto, la Corte d’Appello ha accertato che l’assunzione in ruolo è dipesa dall’attività già prestata in favore dell’amministrazione, senza ulteriori prove concorsuali: la selezione riservata agli addetti con anzianità di trentasei mesi ha dunque realizzato la condizione che assume valenza di cancellazione dell’illecito. Il primo motivo è pertanto respinto.
Quanto ai contratti interinali e di somministrazione nulli per carenza del dato formale, la Corte esclude che la loro nullità comporti la trasformazione in contratto a termine legittimo con l’amministrazione utilizzatrice: nel lavoro pubblico non opera la conversione e resta ferma la sostituzione soggettiva dell’utilizzatore, con applicazione della sola tutela dell’art. 2126 cod. civ. Il rapporto di fatto non fonda alcun diritto a mantenere l’inquadramento B3 né a rivendicare le progressioni economiche.
La Corte dichiara poi inammissibili i motivi sul vizio di motivazione, per la mancata indicazione del fatto storico e per il divieto di dedurre il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. in presenza di doppia conforme. Il ricorso è integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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