Cessazione della materia del contendere su concorde richiesta delle parti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22024 del 31.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di una dichiarazione concorde delle parti circa l’intervenuta composizione bonaria della lite, con conseguente richiesta di compensazione delle spese, la Corte di cassazione dichiara la cessazione della materia del contendere. La caducazione dell’interesse alla decisione, determinata dalla sopravvenuta definizione stragiudiziale del rapporto controverso, impedisce ogni esame nel merito dei motivi di ricorso. La relativa statuizione sulle spese segue la concorde richiesta delle parti, con compensazione integrale. Il principio opera su impulso delle parti stesse e non richiede la verifica della fondatezza dell’impugnazione.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato tra un lavoratore e una società. Il giudice di primo grado aveva escluso la sussistenza del rapporto. La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza impugnata, aveva accolto il gravame del lavoratore, disponendo la costituzione del rapporto a decorrere dal 7 gennaio 2008, con inquadramento nel secondo livello del CCNL Industria metalmeccanica.
Avverso tale pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo. Il lavoratore ha resistito con controricorso. Nelle more del giudizio di legittimità le parti hanno dichiarato concordemente l’intervenuta composizione bonaria della lite, chiedendo la compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
La Corte prende atto, in via preliminare, della dichiarazione concorde delle parti. Il thema decidendum non investe più i profili di merito del rapporto di lavoro, ma si esaurisce nella verifica delle conseguenze processuali della sopravvenuta definizione stragiudiziale della controversia.
Il venir meno dell’interesse alla decisione determina la cessazione della materia del contendere. L’esame del motivo di ricorso, pur ritualmente proposto, resta assorbito dalla caducazione dell’interesse delle parti a una pronuncia di merito. La Corte non procede quindi ad alcuna valutazione sulla fondatezza dell’impugnazione.
La statuizione accessoria sulle spese segue la richiesta concorde delle parti. In luogo del criterio della soccombenza, opera qui la compensazione integrale, coerente con la definizione bonaria intervenuta e con la volontà manifestata da entrambe le parti.
La decisione è assunta in adunanza camerale, senza discussione pubblica, coerentemente con la natura meramente processuale della questione trattata.
Nota della Redazione
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