Nullità della fideiussione a valle di intesa antitrust e competenza della sezione (Cass. civ. Sez. I n. 10326 del 16.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La competenza della sezione specializzata per le imprese, estesa alle controversie di cui all’art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 e a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell’Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale, ma solo se l’invalidità sia fatta valere in via di azione e non anche quando sia sollevata in via di mera eccezione. In quest’ultimo caso, infatti, il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell’intesa solo in via incidentale. La relativa questione di competenza va risolta verificando il modo in cui la nullità è stata dedotta, con conseguente attrazione della causa dinanzi al giudice specializzato solo ove essa integri l’oggetto di una domanda autonoma.
Il Fatto
La banca aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di quattro soggetti, quali fideiussori di una società cooperativa, per il pagamento di una somma a titolo di saldo di un rapporto di finanziamento. I fideiussori proponevano opposizione dinanzi al Tribunale di Foggia.
Il Tribunale dichiarava la propria incompetenza, ritenendo competente la sezione specializzata delle imprese del Tribunale di Napoli. Avverso tale decisione due degli opponenti proponevano regolamento di competenza, deducendo la violazione dell’art. 33, comma 2, legge n. 287/1990, per aver il giudice qualificato la nullità della fideiussione come domanda autonoma anziché come eccezione. La banca resisteva con memoria.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende anzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla resistente ai sensi dell’art. 366, comma 3, cod. proc. civ.. Nel ricorso i fatti risultano ricostruiti in maniera sufficientemente chiara, benché nella parte iniziale sia stato indicato un giudizio pendente dinanzi al giudice di pace anziché al Tribunale di Foggia. La successiva esposizione dei fatti e la trascrizione del contenuto dell’atto di opposizione rendono chiaro l’oggetto della causa e le parti.
Superata l’eccezione, il collegio affronta il merito del motivo. Richiamando il proprio orientamento (Cass. n. 3248/2023), afferma che la competenza della sezione specializzata per le imprese attrae la controversia sulla nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l’invalidità sia fatta valere in via di azione, e non qualora sia sollevata in via di mera eccezione, poiché in tal caso il giudice conosce delle clausole e dell’intesa unicamente in via incidentale.
La Corte verifica quindi il modo in cui la nullità è stata dedotta nel caso concreto. Dalla trascrizione dell’atto di opposizione contenuta nel ricorso emerge l’esistenza di una domanda di accertamento della nullità, e non di una semplice eccezione, come correttamente ritenuto dal Tribunale e confermato dalla difesa della banca.
Ne consegue, in continuità con il richiamato orientamento, l’affermazione della competenza della sezione specializzata per le imprese. Il ricorso è pertanto rigettato, con regolazione delle spese in sede di decisione della causa. La Corte dà inoltre atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore ove dovuto.
Nota della Redazione
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