Inammissibile il ricorso che non censura la ratio della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. I n. 33498 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che si diffonde in considerazioni astratte sul contenuto degli obblighi informativi gravanti sull’intermediario finanziario ex art. 21 T.U.F. senza censurare il fulcro motivazionale della sentenza impugnata, che abbia accertato in concreto il regolare adempimento di tali obblighi. La violazione degli obblighi informativi non conduce di per sé alla nullità del contratto quadro né delle singole operazioni di investimento, restando confinata sul piano della responsabilità precontrattuale o contrattuale dell’intermediario. I vizi di cui all’art. 360, n. 5), cod. proc. civ. sono preclusi, nel giudizio di appello instaurato dopo l’entrata in vigore della riforma, dal disposto dell’art. 348-ter cod. proc. civ., quando il giudice del gravame abbia confermato la decisione di primo grado per le stesse ragioni.

Il Fatto

Il ricorrente e gli altri eredi agiscono in giudizio per accertare la nullità del contratto quadro e delle operazioni di acquisto di obbligazioni estere, deducendo il difetto di forma scritta e la violazione degli obblighi informativi da parte dell’intermediario, con domanda risarcitoria in via subordinata. Il Tribunale dichiara il difetto di legittimazione attiva di uno degli attori e respinge nel merito le domande. La Corte d’appello conferma la decisione, rilevando la tardività della deduzione sulla mancata sottoscrizione del contratto da parte della banca e la genericità delle contestazioni sull’omissione informativa, smentite dalle risultanze documentali e testimoniali.

Avverso la sentenza di appello i soccombenti propongono ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. La banca, incorporante dell’originario istituto di credito, resiste con controricorso. La trattazione è fissata in camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare la deduzione relativa alla legittimazione attiva dell’erede, osservando che la questione attiene al merito della controversia e non alla titolarità del diritto sostanziale. Il ricorrente confonde la legittimazione con la titolarità del rapporto, sostenendo che la sola affermazione della qualità di erede sarebbe sufficiente a radicare la legittimazione.

Sul secondo motivo, concernente la violazione dell’art. 21 T.U.F., la Corte rileva che la censura è inammissibile perché si limita a richiamare principi generali in materia di obblighi informativi senza attaccare la ratio della sentenza. Il giudice del merito non ha negato la configurabilità della responsabilità dell’intermediario, ma ha accertato in concreto il pieno rispetto degli obblighi informativi, fornendo le informazioni sull’inadeguatezza e sulla rischiosità dell’investimento. La sentenza ha respinto una domanda di nullità, sicché le tematiche su risoluzione e risarcimento restano estranee al decisum.

Per gli altri motivi, la Corte richiama il divieto dell’art. 348-ter cod. proc. civ., che preclude l’ammissibilità del vizio di art. 360, n. 5), cod. proc. civ. quando il giudizio di appello è stato introdotto nel 2016 e la decisione di secondo grado non si è distaccata dal ragionamento del giudice di primo grado. La parte non ha dimostrato la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.

Il terzo motivo è ulteriormente inammissibile perché riconduce al vizio di motivazione il “mancato accoglimento” delle domande, ipotesi estranea alla previsione normativa, e perché non censura la doppia ratio della sentenza: genericità delle contestazioni e prova positiva dell’adempimento. Il quarto motivo è inammissibile per l’assenza di allegazioni sulla decisività e tempestività dei mezzi istruttori, non essendo stati trascritti i capitoli di prova. Il quinto motivo viola il canone di specificità dell’art. 366 cod. proc. civ., omettendo di riprodurre i passaggi essenziali dell’atto di appello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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