Inammissibile il ricorso che oppone propria interpretazione contrattuale a quella del giudice (Cass. civ. Sez. III n. 20706 del 22.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a contrapporre una propria lettura del contratto a quella data dal giudice di merito, ove quest’ultima non sia implausibile. Il depositante che invochi l’omesso esame di fatti decisivi deve trascrivere o illustrare in ricorso il testo integrale dei documenti, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., onde consentire il vaglio di decisività, non bastando la loro mera elencazione. La censura che colpisce una motivazione addotta ad abundantiam difetta di rilevanza, giacché non scalfisce la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il convincimento del giudice circa l’inidoneità di una deduzione a integrare gli estremi del disconoscimento della scrittura privata è giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità.

Il Fatto

Un terzo aveva proposto opposizione ex art. 619 cod. proc. civ. all’esecuzione immobiliare promossa da un creditore nei confronti della debitrice. Nelle more, il creditore procedente rinunciava agli atti del processo esecutivo e il tribunale, con sentenza, dichiarava cessata la materia del contendere, condannando gli opponenti alle spese. Costoro impugnavano la decisione chiedendo l’accertamento del proprio diritto sul bene per intervenuta usucapione.

La Corte d’appello accoglieva il gravame, riconosceva agli appellanti la qualità di proprietari e li riteneva vittoriosi anche in relazione alla domanda petitoria. La debitrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, resistito dai controricorrenti.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il primo motivo, con cui la ricorrente assume che il tribunale avrebbe dichiarato la cessazione della materia del contendere solo nel rapporto con il creditore e non anche con il terzo opponente, e che la corte territoriale sarebbe incorsa in contraddizione nel valutare la soccombenza. Il profilo è inammissibile perché muove da un presupposto erroneo: il tribunale aveva reputato venuto meno l’interesse alla lite per tutte le parti coinvolte.

Il secondo motivo — relativo alla qualificazione del negozio come compravendita anziché preliminare di vendita — è parimenti inammissibile. La corte di merito ha espressamente valutato gli elementi contrattuali indicati dalla ricorrente e li ha ritenuti non dirimenti; non è ammissibile, in sede di legittimità, la mera contrapposizione di una diversa interpretazione, ove quella del giudice del merito non sia implausibile.

Quanto al terzo motivo, la Corte richiama il principio per cui il convincimento del giudice sull’inidoneità di una deduzione difensiva a integrare il disconoscimento della scrittura privata costituisce giudizio di fatto insindacabile, citando Cass. Sez. III n. 1300 del 2002 e Cass. Sez. II n. 16021 del 2002. Il profilo sull’omessa valutazione dei documenti è escluso perché, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., si omette di trascriverne il testo integrale, non bastando la loro elencazione.

Il quarto motivo, infine, censura la mancata considerazione dell’interversione del possesso. La Corte rileva che la censura colpisce una motivazione addotta ad abundantiam, poiché la corte territoriale aveva rinvenuto nella scrittura del 1990 un contratto traslativo idoneo a trasferire il possesso animo domini. Essa è quindi inammissibile per difetto di rilevanza, non scalfendo la ratio decidendi. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con l’ulteriore dovuto a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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