Rendita catastale centrali idroelettriche: componenti impiantistiche escluse dalla stima (Cass. civ. Sez. V n. 33735 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di rendita catastale dei fabbricati speciali, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l’art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015 sottrae dalla stima il valore delle componenti impiantistiche funzionali allo specifico processo produttivo, secondo un criterio che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura ed energia, indipendentemente dalla natura strutturale del manufatto e dalla sua rilevanza dimensionale. Devono quindi essere espunte dalla stima catastale le dotazioni funzionali al ciclo produttivo, ancorché integrate o connesse al fabbricato, come le paratoie, le condotte sifone, le tubazioni di deflusso e la funicolare di una centrale idroelettrica. Restano invece computabili le sole parti che conservano una propria autonomia strutturale rispetto al ciclo produttivo. La loro individuazione concreta costituisce accertamento di fatto, censurabile in cassazione solo per vizio motivazionale ai sensi dell’art. 360, nn. 4 o 5, cod. proc. civ.
Il Fatto
Una società ha impugnato due avvisi di accertamento catastale, con i quali l’Agenzia delle Entrate aveva rideterminato il classamento e la rendita di porzioni di un impianto di produzione di energia elettrica ricadenti in due Comuni, dolendosi in particolare della carenza di motivazione e dell’inclusione nella stima di paratoie passerelle, condotta sifone, tubazione di deflusso e funicolare.
La Commissione Tributaria Provinciale ha accolto il ricorso. La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l’appello dell’Ufficio, riconoscendo il vizio motivazionale degli atti e affermando la necessaria scorporabilità di quei manufatti dal valore catastale della centrale. L’Agenzia ha allora proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, resistito dalla società contribuente.
La Motivazione della Corte
L’esame prende avvio dal secondo motivo, con cui l’Ufficio censura l’interpretazione dell’art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015. La Corte ricorda che tale disposizione ha innovato i criteri di stima dei fabbricati speciali, escludendo i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, i cc.dd. “imbullonati“.
Il criterio distintivo adottato dal legislatore privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura ed energia, a prescindere dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto, infisso o meno al suolo. Ne segue che dalla determinazione della rendita restano fuori tutte le dotazioni meramente funzionali al processo produttivo, ancorché integrate o strutturalmente connesse al fabbricato, secondo quanto affermato da Cass. n. 25784 del 2021 e da Cass. n. 20726 del 2020.
Il Collegio richiama il proprio orientamento in materia di centrali elettriche: con la sentenza n. 8985 del 2024 è stato affermato che i piani inclinati non rilevano ai fini della rendita, perché costituiscono impianti funzionali al ciclo produttivo, privi di una utilità trasversale per l’immobile e capaci di conferirgli solo una particolare attitudine nell’ambito dell’attività produttiva.
Il punto controverso investe la possibilità di isolare, nelle componenti impiantistiche, una parte scindibile rispetto al processo produttivo e inscindibile rispetto all’unità immobiliare. La Corte esclude che ciò valga per le parti strettamente strumentali al processo produttivo e lo ammette solo per quelle che conservano una propria autonomia strutturale rispetto al ciclo produttivo, come il capannone. L’individuazione concreta di tali parti integra però un accertamento di fatto, censurabile in legittimità solo sul piano motivazionale.
Nel caso di specie il giudice di merito, all’esito di un rigoroso accertamento, ha qualificato paratoie, condotte sifone, tubazioni di deflusso e funicolare come manufatti che integrano e completano l’apparato impiantistico finalizzato alla produzione di energia elettrica, escludendo che assumano una sia pur minima autonomia funzionale rispetto alla dinamica produttiva. A fronte di tale accertamento, il motivo di diritto è dichiarato inammissibile e il primo motivo resta assorbito. La soccombenza regola le spese; nessun ulteriore contributo unificato è dovuto, trattandosi di ricorso di un’amministrazione dello Stato esentata per prenotazione a debito.
Nota della Redazione
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