Raddoppio dei termini e dichiarazione d’intenti falsa: onere di diligenza del cedente (Cass. civ. Sez. V n. 13959 del 20.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, i termini di accertamento previsti dall’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dall’art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza, e anche quando il reato risulti escluso per il mancato superamento della soglia di punibilità, restando tale valutazione affidata all’autorità giudiziaria penale. Nelle cessioni all’esportazione in regime di sospensione d’imposta ex art. 8 del d.P.R. n. 633 del 1972, se la dichiarazione d’intenti è ideologicamente falsa perché emessa da soggetto privo del requisito di esportatore abituale, il cedente non può avvalersi del limite di esecutività correlato a tale qualità se, anche in base a elementi presuntivi, dispone di elementi tali da sospettare l’irregolarità, gravando su di lui un onere di diligenza. La sentenza penale irrevocabile sui medesimi fatti costituisce un semplice elemento di prova, liberamente valutabile nel giudizio tributario, non essendo configurabile alcuna automatica autorità di cosa giudicata.
Il Fatto
La controversia origina da quattro avvisi di accertamento per IRES, IRAP e IVA, relativi agli anni d’imposta dal 2006 al 2009, notificati a una società contribuente, oltre che da una cartella di pagamento emessa a seguito di iscrizione a ruolo straordinario per l’anno 2006. L’amministrazione finanziaria contestava operazioni ritenute erroneamente esenti ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. n. 633 del 1972 e l’utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti intercorse con alcune società fornitrici.
La CTR accoglieva parzialmente l’appello della società, confermando la legittimità del raddoppio dei termini, la non esenzione delle operazioni e la non deducibilità dei costi, e rigettava l’appello incidentale dell’Agenzia delle entrate. La contribuente ricorreva per cassazione con cinque motivi; l’Ufficio resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto l’istanza di rinvio per impedimento del difensore, che non può essere accolta perché, nel giudizio di legittimità, essa è ammissibile solo se venga dimostrata l’assoluta impossibilità della sostituzione processuale del difensore.
Con il primo motivo la ricorrente contestava il raddoppio dei termini di accertamento, sostenendo che l’obbligo di denuncia non sussisteva per il mancato superamento della soglia di punibilità. Il motivo è infondato: secondo l’indirizzo consolidato, i termini sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato, anche se la denuncia sia archiviata o proposta oltre i termini di decadenza, e le modifiche introdotte dalla legge n. 208 del 2015 non incidono sugli avvisi già notificati per i periodi d’imposta precedenti. L’indirizzo ha tenuto conto di Corte cost. n. 247 del 2011 e si applica anche in presenza di una causa di esclusione del reato, poiché la relativa valutazione è affidata all’autorità penale.
Con il secondo motivo si deduceva la violazione dell’art. 8, primo comma, lett. c), del d.P.R. n. 633 del 1972, per non avere la CTR considerato la sentenza penale di assoluzione. Il motivo è infondato: se la dichiarazione d’intenti è falsa perché emessa da soggetto privo del requisito di esportatore abituale, al cedente non è consentito l’esercizio fraudolento del diritto se dispone di elementi tali da sospettare l’irregolarità. Nel giudizio tributario la sentenza penale irrevocabile è un semplice elemento di prova, liberamente valutabile, poiché la consapevolezza della falsità richiesta dalle norme tributarie non coincide con l’assenza dell’elemento soggettivo del reato: è sufficiente la disponibilità di elementi idonei a indurre in sospetto un operatore accorto.
Il terzo motivo, relativo alla pretesa retroattività della disciplina più favorevole introdotta dall’art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2014, è inammissibile: la novella riguarda solo l’aspetto sanzionatorio e non trova applicazione retroattiva alla fattispecie.
Il quarto e il quinto motivo sono inammissibili per assoluto difetto di specificità, non essendo comprensibile a quali contestazioni o a quale punto della motivazione impugnata si riferiscano. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese e sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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