Tares, omissione di pronuncia sui vizi della liquidazione: fondato il ricorso (Cass. civ. Sez. V n. 8593 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica un problema interpretativo della stessa. L’allegazione di una erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Integra invece violazione degli artt. 112 e 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ. la sentenza di appello che ometta del tutto di pronunciarsi sulle censure di liquidazione dell’imposta ritualmente dedotte, a nulla rilevando che il ricorrente non abbia esplicitamente richiamato la fattispecie della nullità, purché il motivo rechi univoco riferimento alla omissione. Resta fermo che, in presenza di una doppia conforme, il sindacato sulle risultanze istruttorie è precluso.
Il Fatto
La società contribuente impugnava, con separati ricorsi, due avvisi di accertamento per la Tares relativi all’anno 2013, oltre all’atto di contestazione delle sanzioni e all’ingiunzione di pagamento emessi dalla concessionaria del servizio. Sosteneva che nelle aree destinate a magazzino si formavano esclusivamente rifiuti speciali costituiti da imballaggi terziari smaltiti in proprio, come tali sottratti alla imposizione; in subordine invocava la riduzione forfettaria del 40 per cento e, in ulteriore subordine, la percentuale del 70 per cento.
La CTP di Pisa, riuniti i ricorsi, accoglieva parzialmente le domande e determinava la superficie imponibile nella misura del 70 per cento. La CTR della Toscana rigettava sia l’appello principale della contribuente sia quello incidentale della concessionaria. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi; la concessionaria ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la violazione degli artt. 218, comma 1, e 226, comma 2, d.lgs. n. 152/2006 e dell’art. 14, comma 10, d.l. n. 201/2011, per avere la CTR fondato la qualificazione dei rifiuti sui materiali che li compongono anziché sulla funzione svolta. La Corte lo ha dichiarato inammissibile, ribadendo che l’allegazione di una erronea ricostruzione della fattispecie concreta è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa e resta sottratta al sindacato di legittimità, salvo il vizio di motivazione. Il discrimine è segnato proprio da questo: solo la censura sulla ricostruzione del fatto passa dal riesame delle prove. Nel caso concreto la ricorrente sollecitava una rivalutazione istruttoria preclusa, tanto più in presenza di una doppia conforme.
Il secondo motivo prospettava la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., per non avere la CTR considerato che la concessionaria non aveva mai contestato la natura terziaria degli imballaggi. Anche tale doglianza è stata giudicata inammissibile: la ricorrente si era limitata a riprodurre stralci decontestualizzati di atti difensivi, omettendo di trascrivere la memoria di costituzione di primo grado della controparte. La Corte ha ricordato che la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è deducibile solo quando il giudice ponga a fondamento della decisione prove inesistenti, con un onere di allegazione particolarmente rigoroso a carico del ricorrente.
Il terzo e il quarto motivo, relativi alla misura della riduzione forfettaria, sono stati parimenti dichiarati inammissibili: la sentenza impugnata non recava cenno alla questione e la contribuente avrebbe dovuto trascrivere l’atto di appello; inoltre i giudici di secondo grado non avrebbero potuto operare una reformatio in pejus applicando la più ridotta tariffa del 40 per cento a fronte di un motivo incidentale della concessionaria. Quanto alla estensione della riduzione all’intera superficie, la doglianza avrebbe dovuto essere proposta come omissione di pronuncia e non come violazione di legge.
Il quinto motivo è stato invece accolto. La contribuente aveva trascritto, nei passaggi maggiormente significativi, gli atti di appello avverso le sentenze della CTP di Pisa, con i quali aveva censurato la liquidazione dell’imposta sotto molteplici profili. Su tali questioni i giudici di seconde cure avevano del tutto omesso di pronunciarsi, incorrendo nella violazione del combinato disposto degli artt. 112 e 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 17931 del 2013: non è indispensabile la esplicita menzione della fattispecie, purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità derivante dalla omissione. Il sesto motivo è stato accolto per le medesime ragioni.
In accoglimento del quinto e del sesto motivo la sentenza è stata cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in differente composizione.
Nota della Redazione
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