Illegittima la presunzione di non operatività, il diritto alla detrazione IVA va valutato in concreto (Cass. civ. Sez. 5 n. 9876 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presunzione di non operatività di cui all’art. 30 della legge n. 724/1994, che priva il soggetto passivo del diritto alla detrazione dell’IVA in ragione dell’insufficiente volume di operazioni attive, è incompatibile con l’art. 167 della direttiva 2006/112/CE e con i principi di neutralità dell’IVA e di proporzionalità, sicché va disapplicata. Il diritto alla detrazione deve essere riconosciuto quando il soggetto abbia effettivamente esercitato un’attività economica, ancorché preparatoria, e abbia impiegato i beni acquistati per operazioni soggette a imposta, salvo che ricorrano gli estremi della frode o dell’abuso del diritto.
Il Fatto
Una società in liquidazione chiedeva il rimborso dell’IVA versata per gli anni dal 2008 al 2010, deducendo la propria non operatività per i primi due periodi e l’esenzione dal test per l’ultimo, stante la demolizione dell’immobile in cui avrebbe dovuto svolgersi l’attività. L’Ufficio negava il rimborso qualificando la società come non operativa ai sensi dell’art. 30, comma 4, legge n. 724/1994.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso; in sede di appello, dopo una declaratoria di inammissibilità poi annullata dalla Cassazione, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado rigettava l’impugnazione dell’Agenzia. Avverso tale sentenza l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende l’eccezione di inammissibilità per doppia conforme, poiché le censure concernono una violazione di legge e non un vizio motivazionale. Nel merito, i due motivi, esaminati congiuntamente, sono fondati.
Richiamata la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, Feudi di San Gregorio, causa C-341/22, la Suprema Corte afferma che la qualità di soggetto passivo IVA dipende esclusivamente dall’esercizio effettivo di un’attività economica e non dal volume dei ricavi; il diritto alla detrazione è garantito purché ricorrano le condizioni sostanziali, indipendentemente dai risultati dell’attività. La presunzione di non operatività dell’art. 30 legge n. 724/1994, fondata su una soglia di ricavi estranea ai criteri di dimostrazione dell’evasione o dell’abuso, eccede quanto necessario a prevenire tali fenomeni ed è quindi contraria al diritto unionale, sicché va disapplicata.
La Corte enuncia i presupposti per il riconoscimento della detrazione: l’esercizio di un’attività economica reale, l’impiego dei beni acquistati per operazioni soggette a imposta, l’assenza di frode o di abuso del diritto. La detrazione può spettare anche in assenza di operazioni attive, per le attività preparatorie finalizzate all’inizio effettivo dell’attività tipica, come già affermato dalle precedenti pronunce di legittimità citate nel provvedimento.
Poiché la Corte territoriale non ha svolto tali verifiche, trattandosi di accertamenti di merito non esperibili in sede di legittimità, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
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Nota della Redazione
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