Scorrimento graduatoria e giurisdizione del giudice ordinario (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 33737 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione si determina sulla base della domanda, avuto riguardo al petitum sostanziale e alla causa petendi, ossia alla intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, individuata con riguardo ai fatti allegati dall’attore, prescindendo dall’effettiva sussistenza dei fatti e dalla fondatezza dell’azione. La giurisdizione non può essere determinata secundum eventum litis, né dalle eccezioni del convenuto, salvo che queste evidenzino che la pretesa, come ab initio formulata, implichi l’accertamento di situazioni soggettive esulanti dalla cognizione del giudice adito. La domanda del candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, volta a far valere il diritto all’assunzione per scorrimento, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, perché fatta valere al di fuori della procedura concorsuale. Ove invece la pretesa sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento che indice una diversa procedura per coprire i posti vacanti, la contestazione investe l’esercizio del potere amministrativo e radica la giurisdizione del giudice amministrativo.
Il Fatto
La ricorrente aveva chiesto al giudice del lavoro l’accertamento del proprio diritto ad essere assunta dal Comune resistente mediante scorrimento della graduatoria formata a seguito di una deliberazione del 2011. A fondamento aveva allegato di essere venuta a conoscenza dell’assunzione, presso un altro ente, di altro vincitore e di assumere che, per la vacanza così determinatasi, l’amministrazione avrebbe dovuto procedere allo scorrimento e alla sua assunzione.
Il Tribunale aveva accolto il ricorso. La Corte d’Appello di Roma, in riforma, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo che la controversia avesse ad oggetto l’esercizio del potere discrezionale dell’amministrazione di non coprire i posti vacanti o di coprirli diversamente. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal rilievo preliminare che, per decreto del Primo Presidente del 10 settembre 2018, i ricorsi in materia di giurisdizione nel pubblico impiego contrattualizzato sono assegnati alla Sezione Lavoro. Nel merito, il ricorso è accolto.
Il Collegio richiama il principio di diritto ius receptum secondo cui la giurisdizione si determina sulla base della domanda e va identificata in funzione della causa petendi, cioè della natura della posizione dedotta in giudizio, da individuare con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico di cui essi sono espressione. Sul punto vengono citate Cass. S.U. n. 22943 del 2025, Cass. S.U. n. 19966 del 2023, Cass. S.U. n. 25578 del 2020 e Cass. S.U. n. 13492 del 2021. Ne deriva che si devono esaminare i fatti allegati per verificare la natura della situazione giuridica azionata, prescindendo dalla effettiva sussistenza dei fatti e dalla fondatezza dell’azione, profili afferenti al merito.
Viene poi ribadito che la giurisdizione, come si desume dall’art. 5 cod. proc. civ., si determina sulla base della domanda dell’attore e non del contenuto delle eccezioni del convenuto, a meno che queste non evidenzino che la pretesa, già ab initio formulata, implichi l’accertamento di situazioni soggettive estranee alla cognizione del giudice adito. Il criterio del petitum sostanziale esclude che la giurisdizione possa essere determinata secundum eventum litis. Sul punto la Corte richiama Cass. Sez. Un. n. 30346 del 2022, n. 13702 del 2022, n. 17123 del 2019 e n. 2360 del 2015.
In tema di scorrimento, le Sezioni Unite hanno affermato che la cognizione della domanda del candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa allo scorrimento della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere il diritto all’assunzione al di fuori dell’ambito della procedura concorsuale. Qualora invece la pretesa sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento che, per coprire i posti vacanti, indice una diversa procedura, si è in presenza di una contestazione che investe l’esercizio del potere dell’amministrazione, con situazione di interesse legittimo tutelabile dinanzi al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63, quarto comma, d.lgs. n. 165/2001 (richiamate Cass. S.U. n. 24185 del 2009, n. 10404 del 2013, n. 26272 del 2016, n. 21607 del 2019 e n. 22746 del 2021).
Nel caso concreto la ricorrente ha fatto valere il diritto all’assunzione sulla base della deliberazione del 2011, assumendo che ne ricorressero le condizioni: la giurisdizione spetta dunque al giudice ordinario. Le difese del Comune, valorizzate dalla Corte territoriale, non valgono a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo e andranno valutate dal giudice ordinario ai fini della fondatezza della domanda. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, anche per le spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.