Contratto a progetto e specificità: nulla la mera riproposizione dell’oggetto sociale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20119 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contratto a progetto, il requisito della specificità del progetto impone che l’attività produttiva sia chiaramente descritta, identificata e funzionalmente collegata a un determinato risultato finale, non potendo il progetto consistere nella mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente né nella previsione di prestazioni coincidenti con l’ordinaria attività aziendale. L’effetto espansivo interno della riforma parziale della sentenza, ex art. 336, primo comma, cod. proc. civ., opera anche rispetto ai capi non impugnati autonomamente ma dipendenti da quello riformato, compresi quelli che abbiano formato oggetto di impugnazione separata rigettata. Il regime indennitario di cui all’art. 32, comma 5, legge n. 183/2010 si applica anche al contratto di collaborazione a progetto illegittimo per conversione in rapporto subordinato.
Il Fatto
La lavoratrice aveva prestato attività per la società committente dal 2008, inizialmente con contratti di collaborazione a progetto e successivamente, dal 2013, con contratti di lavoro intermittente a tempo determinato stipulati con una società fornitrice. Il Tribunale aveva accertato la trasformazione di quest’ultimo rapporto in lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, condannando le società al pagamento delle differenze retributive. La Corte di Appello, in parziale riforma, aveva invece dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato direttamente con il committente fin dal 2008, ritenendo il contratto a progetto privo di un valido progetto specifico ed autonomo e disponendo il ripristino del rapporto e il pagamento dell’indennità risarcitoria.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso principale nella parte in cui prospettava una motivazione tautologica e una lettura parziale del contratto, trattandosi di censure relative all’accertamento della volontà delle parti, riservato al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se non per violazione dei canoni ermeneutici o per motivazione inadeguata, non denunciati secondo i requisiti richiesti.
Nel merito, la Corte ha rammentato che il progetto, prima delle modifiche della legge n. 92/2012, doveva consistere in un’attività produttiva chiaramente descritta e funzionalmente ricollegata a un determinato risultato finale, cui partecipa il collaboratore con la propria prestazione. Tale requisito di specificità riguarda tanto il progetto quanto il programma o la fase di lavoro, senza differenze concettuali tra i due termini. Il progetto non può risolversi nella mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente, dovendo enucleare un contenuto della collaborazione distinto dalla semplice messa a disposizione di energie lavorative nell’attuazione delle ordinarie attività aziendali.
La sentenza impugnata è risultata conforme a tali principi, avendo accertato che il contratto si limitava a prevedere la promozione delle vendite, attività coincidente con l’ordinaria attività aziendale e con il preteso progetto, senza indicare un obiettivo chiaramente individuato e distinto. La Corte ha quindi escluso che la verifica dovesse estendersi alle modalità di svolgimento dell’attività in concreto, rilevante solo ai fini del secondo comma dell’art. 69, e ha confermato l’applicazione del primo comma quale sanzione per l’assenza di un valido progetto.
Accogliendo il ricorso incidentale della società fornitrice, la Suprema Corte ha invece cassato la pronuncia nella parte in cui la Corte territoriale, dopo aver riformato la sentenza di primo grado riconoscendo il rapporto di lavoro subordinato con il committente fin dal 2008, aveva confermato le statuizioni dipendenti relative alla trasformazione del rapporto di lavoro intermittente e alla condanna al pagamento dell’indennità risarcitoria. In applicazione dell’art. 336, primo comma, cod. proc. civ., l’effetto espansivo interno della riforma travolge anche i capi dipendenti non autonomamente impugnati o impugnati senza successo, non potendo il nesso di pregiudizialità-dipendenza essere escluso dall’esito sfavorevole del gravame sui capi dipendenti.
La Corte, decidendo nel merito, ha conseguentemente rigettato le domande proposte nei confronti della società fornitrice, rilevando che la regola indennitaria dell’art. 32, comma 5, legge n. 183/2010, applicabile anche al contratto a progetto illegittimo, non consente di cumulare diverse tutele risarcitorie per il medesimo periodo lavorativo.
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Nota della Redazione
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