Autosufficienza del ricorso e motivazione dell’avviso catastale (Cass. civ. Sez. V n. 33738 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione della sentenza della commissione tributaria regionale che abbia annullato un avviso di accertamento per difetto di motivazione, il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di autosufficienza, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., se non riporta testualmente i passi della motivazione dell’atto impositivo che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi. L’avviso di accertamento non è atto processuale, ma amministrativo, e la sua motivazione, comprensiva dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto, costituisce requisito di legittimità dell’atto: senza la trascrizione integrale dei passi contestati il giudice di legittimità non può verificare la corrispondenza tra contenuto dell’atto e doglianze del contribuente, restando preclusa ogni attività nomofilattica. Analogo profilo di inammissibilità si configura quando la ricorrente censuri l’omesso esame di dati oggettivi di stima senza indicare quali siano i dati pretermessi.

Il Fatto

La società contribuente ha impugnato un avviso di accertamento catastale, recante nuova determinazione del classamento e della rendita di un immobile, lamentando il difetto di motivazione e l’inclusione nella stima di piani inclinati e della cosiddetta decauville serventi una centrale idroelettrica.

La Commissione Tributaria Provinciale ha rigettato il ricorso. La Commissione Tributaria Regionale, in accoglimento dell’appello, ha annullato l’atto per difetto di motivazione, ritenendo assorbiti gli ulteriori motivi. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; la società si è costituita con controricorso e ha depositato memoria.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi sono dichiarati inammissibili. Il ricorrente non ha riportato il contenuto dell’avviso di accertamento in contestazione, neppure in forma riassuntiva, impedendo alla Corte di valutare la correttezza del giudizio espresso dal giudice regionale sulla motivazione dell’atto.

La Corte richiama il principio di autosufficienza del ricorso sancito dall’art. 366 c.p.c.: chi censura la sentenza di merito sotto il profilo della congruità del giudizio sulla motivazione di un avviso di accertamento deve riportare testualmente i passi di quella motivazione che assume mal interpretati o pretermessi, così da consentire il controllo esclusivamente in base al ricorso. A sostegno sono richiamate numerose pronunce di legittimità, tra cui Sez. V n. 8312 del 2013, Sez. V n. 9536 del 2013, Sez. V n. 2928 del 2015, Sez. V n. 16147 del 2017, Sez. V n. 28570 del 2019, Sez. V n. 39283 del 2021, Sez. V n. 8156 del 2022, Sez. VI-V n. 14905 del 2022, Sez. V n. 33442 del 2023 e Sez. V n. 23105 del 2024. La verifica della corrispondenza tra atto impositivo e doglianze risulta altrimenti preclusa.

Nel caso concreto, l’Agenzia si è limitata a trascrivere parti incomplete dell’avviso e della relazione tecnica richiamata, senza riportare tutti gli atti e documenti già in possesso della contribuente. Sussiste un ulteriore profilo di inammissibilità: la ricorrente non dà conto dei dati oggettivi di stima che assume pretermessi.

La Corte ricorda che la stima diretta dell’unità immobiliare, ai sensi del r.d.l. n. 652 del 1939, art. 10 e del d.p.r. n. 1142 del 1949, artt. 8 e 30, esprime un giudizio tecnico sul valore economico dei beni classati, rispetto al quale l’adeguatezza della motivazione rileva ai fini della concreta attendibilità del giudizio e, in sede contenziosa, della verifica della bontà della pretesa.

Il terzo motivo, relativo alla disciplina cosiddetta svuota imbullonati di cui all’art. 1, comma 21, legge n. 208/2015, resta assorbito per effetto dell’inammissibilità dei primi due. Il ricorso è rigettato e le spese di legittimità sono liquidate secondo soccombenza; non sussistono i presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo, trattandosi di ricorso proposto da amministrazione dello Stato esentata mediante prenotazione a debito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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