Operazioni soggettivamente inesistenti: onere probatorio e buona fede dell’acquirente (Cass. civ. Sez. V n. 34331 del 28.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria che neghi il diritto alla detrazione dell’Iva ha l’onere di provare, anche in via presuntiva e sulla base di elementi oggettivi specifici, la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in un meccanismo finalizzato all’evasione d’imposta. Assolto tale incombente, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, non essendo sufficiente la mera regolarità della documentazione contabile né la dimostrazione della consegna della merce o del pagamento del corrispettivo. Ai sensi dell’art. 14, comma 4-bis, l. n. 537 del 1993, nella formulazione introdotta dall’art. 8, comma 1, d.l. n. 16 del 2012, l’acquirente può dedurre i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti, salvi i limiti derivanti dai principi di effettività, inerenza e determinatezza, mentre resta esclusa la deducibilità dei costi delle operazioni oggettivamente inesistenti. La motivazione dell’atto impositivo non è nulla, ai sensi dell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 7 l. n. 212 del 2000, quando riproduce il contenuto essenziale dei documenti richiamati senza allegarli.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificava al contribuente un avviso di accertamento, relativo all’anno d’imposta 2006, con cui, ai fini Iva e imposte dirette, recuperava ad imponibile euro 267.861,00 perché afferente a operazioni soggettivamente inesistenti, poste in essere con una società ritenuta cartiera.

Il ricorso del contribuente era rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria; l’appello veniva respinto dalla Commissione tributaria regionale della Calabria, sez. staccata di Reggio Calabria. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, ulteriormente illustrati da memoria; l’Agenzia resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi, trattati unitariamente perché connessi, censuravano la motivazione apparente della sentenza d’appello, l’omessa pronuncia sulla violazione dell’art. 7 l. n. 212 del 2000 e la nullità dell’atto impositivo per mancata allegazione del processo verbale di constatazione elevato nei confronti della società terza.

La Corte richiama i principi consolidati sulla motivazione apparente: essa sussiste quando il giudice omette di indicare gli elementi posti a fondamento del convincimento, o quando la motivazione, pur graficamente esistente, non consente alcun controllo sull’esattezza del ragionamento e non attinge il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (Sezioni Unite n. 22232 del 2016; n. 6758 del 2022). Nel caso concreto la Commissione regionale ha respinto la censura con argomentazioni chiare, evidenziando che il contribuente non aveva allegato alcuna prova contraria agli accertamenti erariali.

Quanto alla motivazione dell’atto impositivo, l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973, non ha l’obbligo di allegare i documenti richiamati, potendo limitarsi a riprodurne il contenuto essenziale (n. 34906 del 2024; n. 8016 del 2024; n. 24417 del 2018). L’avviso impugnato aveva riprodotto gli elementi essenziali delle contestazioni, risultando rispettoso delle regole dell’art. 7, comma 1, l. n. 212 del 2000.

Sul quarto e quinto motivo, la Corte ricostruisce la disciplina delle operazioni soggettivamente inesistenti. L’ufficio deve dimostrare, anche in via presuntiva, che il contribuente sapeva, o avrebbe dovuto sapere usando l’ordinaria diligenza, della sostanziale inesistenza del contraente (n. 9851 del 2018; n. 27566 del 2018; n. 15369 del 2020). Nelle ipotesi più semplici, di tipo triangolare, l’onere può esaurirsi nella prova che il soggetto interposto è privo di dotazione personale e strumentale; nelle frodi carosello l’ufficio è onerato dall’allegazione degli elementi caratterizzanti la frode e la consapevolezza del contribuente.

Assolta la prova, spetta al contribuente la prova contraria della propria incolpevole ignoranza; non basta la regolarità documentale né il pagamento del corrispettivo, circostanze non concludenti. La sentenza assolutoria in sede penale per il fatto non costituisce reato è irrilevante, perché riferita ad annualità diverse e anteriori e perché riguarda il dolo, elemento non richiesto. Quanto ai costi, la Commissione regionale ha accertato in fatto la mancanza di prova dell’inerenza, argomentazione con cui la difesa non si è confrontata. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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