Operazioni soggettivamente inesistenti: costi deducibili se inerenti (Cass. civ. Sez. V n. 34332 del 28.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, i costi dei beni realmente acquisiti dall’impresa restano deducibili ai fini delle imposte dirette quando risultino inerenti all’attività esercitata e regolarmente documentati, non essendo la loro indeducibilità desumibile dal solo carattere fittizio dell’interposto. Il limite posto dall’art. 14, comma 4-bis, l. n. 537/1993, introdotto dall’art. 8, comma 1, d.l. n. 16/2012, opera solo per i costi direttamente utilizzati per il compimento di atti qualificabili come delitto non colposo, purché il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale. Spetta all’Amministrazione finanziaria allegare l’esercizio dell’azione penale, non potendo imporsi al contribuente una prova negativa.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificava al contribuente un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2003, recuperando a imponibile, ai fini Iva e imposte dirette, somme riconducibili all’acquisto di materiale per telefonia mobile da due società rivelatesi cartiere, interposte rispetto a venditori intracomunitari. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso; la Commissione tributaria regionale della Calabria, sez. staccata, respingeva l’appello.

Il contribuente ricorreva per cassazione con quattro motivi, lamentando la motivazione apparente della sentenza d’appello, il diniego di deducibilità dei costi delle operazioni soggettivamente inesistenti, il disconoscimento della detrazione Iva e la condanna alle spese. L’Agenzia resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è infondato. La motivazione apparente ricorre quando il giudice omette di indicare gli elementi del proprio convincimento o non ne sviluppa una disamina controllabile, così da non raggiungere il minimo costituzionale imposto dall’art. 111, sesto comma, Cost. Nel caso di specie la Commissione regionale, pur sinteticamente, ha esposto le ragioni della conferma, richiamando le statuizioni di primo grado: la motivazione è scarna ma non inesistente, e quindi sottratta al vizio denunciato.

I motivi secondo e terzo sono esaminati congiuntamente. La Corte ricostruisce l’orientamento consolidato: nei casi di fatturazione soggettivamente inesistente l’Amministrazione deve provare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario, anche per presunzioni; solo raggiunta tale prova grava sul contribuente la dimostrazione della propria incolpevole ignoranza.

Sul piano della deducibilità dei costi, la Corte richiama l’art. 14, comma 4-bis, l. n. 537/1993, che ammette la deduzione dei costi delle operazioni soggettivamente inesistenti, salvo i limiti di effettività, inerenza, competenza e determinatezza, ed esclude quella delle operazioni oggettivamente inesistenti. Un ulteriore limite riguarda i costi direttamente utilizzati per compiere delitti non colposi, quando sia stata esercitata l’azione penale.

La sentenza d’appello ha negato la deducibilità sul solo rilievo della mancata prova del mancato esercizio dell’azione penale. La Corte censura il passaggio: l’onere di allegare il procedimento penale spetta all’Amministrazione, non potendosi esigere dal contribuente una prova negativa. Emerge inoltre che la merce rientrava nell’attività economica effettivamente esercitata, con ciò escludendo che i costi fossero diretti a commettere reati. La sentenza assolutoria penale, pronunciata ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., non incide sul giudizio tributario.

Il secondo motivo è pertanto accolto in parte, il terzo rigettato e il quarto assorbito. La sentenza è cassata nei limiti dell’accoglimento, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Calabria perché riesamini i costi in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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