Esenzione IMU e dimora abituale: il motivo va riqualificato in omesso esame (Cass. civ. Sez. 5 n. 6067 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Costituisce vizio di omesso esame di un fatto decisivo la mancata valutazione, da parte del giudice di merito, della distanza tra il luogo di svolgimento dell’attività lavorativa e l’immobile per cui si invoca l’esenzione IMU per abitazione principale, nonché dell’assenza del certificato di residenza anagrafica. L’erronea qualificazione del motivo di ricorso per cassazione, come violazione di legge anziché come vizio di motivazione, non ne determina l’inammissibilità, potendo la Corte riqualificare la censura in base al suo concreto contenuto sostanziale.

Il Fatto

Il Comune di San Nicola Arcella notificava al contribuente un avviso di accertamento per il recupero dell’IMU relativa agli anni 2015-2018 su un immobile sito nel proprio territorio.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria accoglieva l’appello del contribuente, riconoscendo il diritto all’esenzione per abitazione principale sul rilievo che la semplice esistenza della residenza anagrafica e della dimora abituale fosse sufficiente. La società contribuente proponeva ricorso per cassazione deducendo la violazione dell’art. 13 d.l. n. 201/2011, contestando l’erronea applicazione dei principi della sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022 e lamentando che il giudice aveva trascurato elementi fattuali decisivi.

La Motivazione della Corte

La Corte dà atto che la società ricorrente ha formalmente prospettato una violazione di legge ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ma che il contenuto sostanziale della censura è calibrato su un travisamento del fatto, ossia sulla mancata considerazione della documentazione prodotta dal contribuente. Emerge, infatti, la dedotta assenza del certificato di residenza anagrafica e la circostanza che il contribuente svolgeva attività di medico a tempo indeterminato, per trentotto ore settimanali, in località distanti oltre 230 km dall’immobile oggetto di tassazione.

Sul piano processuale, la Corte richiama il principio per cui l’erronea intitolazione del motivo non ne determina l’inammissibilità, potendo la censura essere riqualificata quando dal suo contenuto sia chiaramente individuabile il vizio prospettato. Esclude, pertanto, che la formulazione letterale del motivo possa precludere l’esame nel merito della doglianza.

La Corte riqualifica la censura come omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., secondo la nozione chiarita dalle Sezioni Unite n. 5792/2024. Il fatto trascurato è duplice: da un lato, la prestazione lavorativa in luogo sensibilmente lontano dall’unità abitativa, elemento rilevante per escludere la dimora abituale, intesa come luogo in cui la persona permane stabilmente e che emerge dalle consuetudini di vita; dall’altro, la mancata produzione del certificato di residenza anagrafica, requisito autonomo richiesto dalla norma.

Il ricorso è pertanto accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per gli accertamenti di fatto e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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