Notifica diretta della cartella esattoriale e consegna a familiare (Cass. civ. Sez. V n. 34333 del 28.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notifica diretta di un atto da parte dell’agente della riscossione mediante piego raccomandato ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, d.P.R. n. 602 del 1973, la consegna a persona diversa dal destinatario comporta il perfezionamento dell’invio, presumendosi che l’atto sia pervenuto nella sfera di conoscenza del destinatario medesimo. Non è necessario l’invio della successiva raccomandata informativa, poiché trovano applicazione le norme del servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982. L’onere di provare l’assoluta estraneità del consegnatario alla sfera personale o familiare del destinatario grava su quest’ultimo, con proposizione di querela di falso. Il credito erariale per IRPEF e IVA si prescrive nel termine ordinario decennale, non operando l’estinzione quinquennale.
Il Fatto
Il contribuente impugnava un’intimazione di pagamento, lamentando la mancata notificazione della prodromica cartella esattoriale e la prescrizione delle somme. L’agente della riscossione documentava la notificazione della cartella, eseguita mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, e i successivi atti interruttivi.
La CTP dichiarava inammissibile l’eccezione di prescrizione maturata anteriormente alla cartella, ma riteneva prescritte le sanzioni. La CGT di secondo grado accoglieva l’appello solo quanto agli interessi, confermando nel resto. Il contribuente ricorreva per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
Il sesto motivo è infondato. Per giurisprudenza costante, il credito erariale per la riscossione di IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI si prescrive nell’ordinario termine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve in deroga all’art. 2946 cod. civ. Non opera l’estinzione quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, cod. civ., poiché l’obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario.
Quanto al terzo motivo, la notifica dell’intimazione di pagamento è avvenuta a cura del concessionario mediante piego raccomandato ex art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973. Il piego è stato ritirato da persona qualificatasi come familiare del destinatario. Tale forma di notificazione è legittima: la prova del perfezionamento è assolta con la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata, senza che sia necessario indicarvi il numero della cartella.
La Corte ricorda che la notifica eseguita ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, è regolata dalle norme del servizio postale ordinario e non da quelle della legge n. 890 del 1982. È sufficiente la consegna del plico al domicilio, senza ulteriori adempimenti, essendo la notifica valida anche se manca l’indicazione delle generalità del consegnatario.
Quanto alla dedotta irreperibilità relativa, l’evocazione delle Sezioni Unite è fuori contesto, poiché il piego è stato ricevuto da un familiare. La Corte esclude dubbi di legittimità costituzionale, richiamando la pronuncia che ha disatteso la questione sull’art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973.
Ne deriva l’inammissibilità del primo, secondo e quarto motivo, relativi a cartella e intimazione antecedenti all’atto notificato nel 2012 ma non impugnato. Il quinto motivo è infondato, poiché dal 2012 il termine prescrizionale decennale non risulta trascorso. Il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
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