Definizione agevolata e cessata materia del contendere: estinzione del giudizio di cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 3191 del 05.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, la domanda depositata dalla parte ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197/2022, corredata della prova del versamento degli importi dovuti o della prima rata, unitamente all’inserimento del giudizio nell’elenco di cui all’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, convertito in legge n. 41 del 2023, determina la cessata materia del contendere e l’estinzione del giudizio di cassazione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la specifica previsione dell’art. 1, comma 198, della legge n. 197/2022. L’estinzione per definizione agevolata non giustifica l’imposizione del doppio contributo unificato, trattandosi di misura di natura lato sensu sanzionatoria, applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Asti, notificava a una contribuente un avviso di accertamento sintetico con cui recuperava a imposizione, ai fini Irpef, un maggior reddito per l’anno di imposta 2008. Il recupero si fondava sulla presenza di beni indice — una residenza principale in locazione, una residenza secondaria in proprietà, un’autovettura e un cavallo da sella — nonché su incrementi patrimoniali del periodo 2008-2012.

La contribuente proponeva ricorso, accolto dalla CTP di Asti. La CTR del Piemonte rigettava l’appello erariale con sentenza n. 318/2016. Avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, formulando due motivi, resistito dalla contribuente con controricorso. Nella pendenza del giudizio di legittimità la controricorrente depositava domanda di definizione agevolata.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che in data 27 settembre 2023 la controricorrente ha depositato la domanda di definizione ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197/2022, corredata della prova della presentazione. Il giudizio risulta inoltre indicato nell’elenco previsto dall’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, nel quale è attestato l’intervenuto pagamento della prima rata.

La disciplina richiamata — l’art. 1, commi 197 e 198, della legge n. 197/2022, come modificati dall’art. 20, comma 1, lett. c), del d.l. n. 34/2023 — pone a carico del contribuente l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata. In tal caso il processo è dichiarato estinto con decreto del Presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione, e le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.

La Corte dà conto anche della disciplina del diniego, richiamando i commi 200 e 201 dell’art. 1 cit., che ne fissano il termine di notifica al 31 luglio 2024, l’impugnabilità entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso cui pende la controversia e il regime della revocazione del provvedimento di estinzione.

Alla luce di tali disposizioni, dei documenti depositati e dell’inserimento del giudizio nel predetto elenco, la Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Le spese giudiziali restano a carico di chi le ha anticipate, in forza della specifica previsione dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197/2022. Infine, in ragione della definizione agevolata, la Corte esclude i presupposti per il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica, richiamando sul punto Cass. 18/01/2022, n. 1420.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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