Diffamazione a mezzo stampa: critica e danno non patrimoniale (Cass. civ. Sez. III n. 34494 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di diffamazione a mezzo stampa, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l’apprezzamento concreto delle espressioni lesive della reputazione e il riconoscimento dell’esimente dell’esercizio dei diritti di cronaca e di critica costituiscono accertamenti di fatto, riservati al giudice di merito e insindacabili in sede di legittimità quando sorretti da motivazione argomentata. Il diritto di critica si esprime in un giudizio soggettivo sui fatti e non nella loro mera narrazione, ma per assumere efficacia esimente occorre che il fatto presupposto corrisponda a verità, sia pure non assoluta ma ragionevolmente putativa per le fonti o altre circostanze soggettive. Il danno non patrimoniale da diffamazione, quale danno conseguenza, non sussiste in re ipsa: va allegato e provato dal danneggiato anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti fondate su elementi indiziari diversi dal fatto in sé, assumendo come parametri la diffusione dello scritto, la rilevanza dell’offesa e la posizione sociale della vittima; così accertato, è liquidabile equitativamente ai sensi dell’art. 1226 cod. civ.
Il Fatto
Un soggetto ha agito in giudizio nei confronti di una società editrice, del direttore responsabile di un quotidiano e di un giornalista per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla pubblicazione di un articolo dal contenuto asseritamente diffamatorio. La domanda è stata accolta dal Tribunale di Ravenna, che ha condannato i convenuti in solido al pagamento di 40.000 euro oltre accessori.
La Corte d’appello di Bologna ha confermato la decisione. La società editrice, il direttore e il giornalista hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, cui ha resistito con controricorso il soggetto leso. La trattazione è stata disposta in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380-bis.1 cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto la violazione dei principi in tema di legittimo esercizio del diritto di critica, contestando la valutazione compiuta dalla Corte territoriale sull’insussistenza del requisito della verità. Hanno sostenuto che l’articolo non conteneva critiche verso il ricorrente in appello e che il suo contributo conoscitivo ai fatti oggetto di commento era stato accertato in altro giudizio.
La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile. Esso si risolveva, in realtà, nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, non consentita nel giudizio di legittimità. Il collegio ha richiamato il consolidato indirizzo secondo cui la ricostruzione dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti e l’apprezzamento dell’esimente costituiscono accertamenti in fatto, insindacabili se sorretti da argomentata motivazione (Sez. III n. 18631 del 2022, Sez. III n. 5811 del 2019, Sez. III n. 6133 del 2018, Sez. III n. 80 del 2012, Sez. III n. 20138 del 2005).
Ha poi ribadito che il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti ma in un giudizio necessariamente soggettivo, e che per riconoscergli efficacia esimente occorre che il fatto presupposto corrisponda a verità, sia pure non assoluta ma ragionevolmente putativa per le fonti o altre circostanze soggettive (Sez. III n. 19204 del 2023, Sez. III n. 21892 del 2023, Sez. III n. 36530 del 2023). Nella specie la Corte d’appello ha ritenuto violato proprio tale limite: nell’articolo il soggetto risultava chiaramente indicato come componente stabile di un gruppo dedito a illeciti, mentre non erano state accertate né la stabile partecipazione né la specifica commissione delle operazioni contestate, e la sua posizione era stata definita senza condanna.
Con il secondo motivo i ricorrenti hanno dedotto la violazione degli artt. 1223, 2043 e 2059 cod. civ., lamentando la liquidazione presuntiva del danno non patrimoniale senza allegazione e prova del pregiudizio e del nesso causale. Il motivo è stato dichiarato infondato: la Corte d’appello si è attenuta ai principi applicabili secondo cui il danno all’immagine e alla reputazione, quale “danno conseguenza”, non sussiste in re ipsa e va allegato e provato dal danneggiato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, con parametri correttamente individuati (Sez. III n. 4005 del 2020, Sez. III n. 25420 del 2017, Sez. VI-III n. 8861 del 2021, Sez. III n. 19551 del 2023). L’accertamento presuntivo è sufficiente a giustificare la liquidazione equitativa ex art. 1226 cod. civ., operata su criterio tabellare. Il ricorso è stato rigettato.
Nota della Redazione
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