Fatturazione ritardata dei consumi e decorrenza della prescrizione (Cass. civ. Sez. III n. 21075 del 24.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di prescrizione del credito del fornitore di gas per consumi pregressi decorre, ai sensi dell’art. 2935 cod. civ., dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, con riguardo alla oggettiva possibilità di accesso alla lettura del contatore. Il comportamento non collaborativo dell’utente, che non consenta al personale preposto di effettuare la rilevazione, rende non imputabile al fornitore il ritardo nella fatturazione e impedisce la decorrenza del termine prescrizionale. La censura che, sotto veste di violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. e dell’art. 2935 cod. civ., chieda alla Corte una rivalutazione delle prove è inammissibile, non essendo il punto d’arrivo della decisione di fatto a fondare il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..
Il Fatto
Il fornitore di gas agisce nei confronti dell’utente per il pagamento di canoni relativi a consumi risalenti agli anni 2012-2013, fatturati solo nel 2018. Il giudice di pace rigetta la pretesa, ritenendo maturata la prescrizione; il Tribunale, in riforma, accoglie la domanda.
Il giudice del gravame ha ritenuto che il diritto fosse divenuto esigibile soltanto a seguito della lettura di controllo del contatore, effettuata dal distributore il 03.05.2018, fino ad allora impedita dalla mancata collaborazione dell’utente. Il consumer propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, denunciando la violazione dei provvedimenti ARERA e AGCM, l’inammissibilità dell’appello ex artt. 348-bis e 350-bis cod. proc. civ. e l’errata applicazione dell’art. 2935 cod. civ.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i motivi, in quanto connessi, e li dichiara inammissibili. Muove dal rilievo che il giudice dell’appello ha fatto corretta applicazione dell’art. 2935 cod. civ., avendo accertato che la lettura del contatore era stata ostacolata dal comportamento dell’utente, assente all’atto del rilevamento da effettuarsi all’interno dell’abitazione.
Il quarto motivo è esaminato per primo, per il suo carattere preliminare. Con esso il ricorrente deduce la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. sull’apprezzamento delle prove e la conseguente violazione dell’art. 2935 cod. civ. sulla decorrenza della prescrizione. La Corte osserva che le censure non offrono argomenti idonei a evidenziare le denunciate violazioni di norme, ma tendono a indurre il giudice di legittimità a rivalutare i fatti di causa.
Il Collegio ribadisce il principio per cui non è il punto d’arrivo della decisione di fatto a determinare il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., bensì l’impostazione giuridica che il giudice di merito abbia seguito nel selezionare e interpretare le norme applicabili. Richiama, in tal senso, Sezioni Unite n. 20867 del 30.09.2020 e le Sez. III n. 20382 dell’11.10.2016 e n. 11892 del 10.06.2016.
Anche il quinto motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ. Il ricorrente contesta l’attribuzione della responsabilità per il ritardo nella fatturazione senza indicare le considerazioni di fatto e di diritto censurate e senza trascrivere, per la parte di rilievo, il contenuto degli argomenti e dei documenti ritenuti inidonei (cfr. Sezioni Unite n. 34469 del 27.12.2019).
I restanti motivi sono parimenti inammissibili, perché correlati a ipotesi di fatturazione ritardata non pertinenti al caso concreto, nel quale il ritardo non è stato imputato alla società fornitrice, in ragione degli obblighi di collaborazione gravanti sull’utente. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con conseguente insussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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