TFR al lavoratore pubblico a termine spetta alla cessazione di ciascun rapporto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9141 del 05.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego contrattualizzato il trattamento di fine rapporto ha natura retributiva, oltre che previdenziale, essendo costituito da quote di retribuzione accantonate ai sensi dell’art. 2120 cod. civ. Il collegamento del diritto alla liquidazione è con la cessazione del rapporto di lavoro, non con l’estinzione del rapporto previdenziale. Ne consegue che, in caso di estinzione del rapporto a termine alle dipendenze di una pubblica amministrazione seguita dall’assunzione in ruolo presso la stessa, il dipendente ha diritto a percepire un autonomo TFR per ciascuno dei rapporti a termine cessati. È irrilevante la continuità temporale di fatto tra i rapporti e la permanenza dell’iscrizione al fondo gestito dall’INPS.
Il Fatto
La lavoratrice aveva prestato servizio a termine alle dipendenze di un Comune e, senza soluzione di continuità, era stata poi assunta a tempo indeterminato. Essa lamentava di non avere ricevuto dall’INPS il trattamento di fine rapporto relativo al primo rapporto a termine e chiedeva l’accertamento del proprio diritto con condanna dell’Istituto al pagamento.
Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d’Appello aveva confermato la decisione. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 335 del 1995, dell’Accordo quadro ARAN del 29 luglio 1999, del d.P.C.M. del 20 dicembre 1999 e dell’art. 26, comma 19, della legge n. 448 del 1998.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha respinto la tesi dell’Istituto secondo cui il TFR pubblicistico, per la sua disciplina peculiare, avrebbe natura di prestazione previdenziale e non di retribuzione differita. Da ciò l’INPS faceva discendere che, in caso di cessazioni seguite da nuovi rapporti senza interruzione, la prestazione dovesse essere liquidata solo all’atto della definitiva cessazione dal servizio.
Il motivo è stato ritenuto infondato, in disparte i profili di inammissibilità. Il ricorrente non aveva chiarito per quali ragioni i tratti differenziali tra i due regimi dovessero comportare che il termine per esigere la prestazione decorresse, non dalla cessazione di ogni rapporto a termine, ma dalla fine del servizio.
La Corte ha richiamato i percorsi argomentativi già espressi da Cass. Sez. Un. n. 24280/2014, Cass. Sez. L n. 5095/2010, Cass. Sez. L n. 2828/2012 e Cass. Sez. Un. n. 36197/2023. Le Sezioni Unite del 2014 avevano già respinto la tesi dell’infrazionabilità del trattamento di fine servizio, rilevando che l’affermazione della sua natura previdenziale costituiva un presupposto fragile.
Con la riforma delle pensioni il legislatore ha armonizzato i trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici contrattualizzati, assoggettandoli alla disciplina privatistica dell’art. 2120 cod. civ. Tale norma prevede che il TFR spetti in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato. L’interprete non può collegare il diritto all’estinzione del rapporto previdenziale quando le due estinzioni non coincidono.
La Corte ha inoltre valorizzato il carattere retributivo e sinallagmatico del TFR, in quanto costituito da retribuzioni accantonate. Ha quindi escluso che rilevi la continuità temporale di fatto tra più rapporti e la conseguente permanenza dell’iscrizione al fondo. Assume rilievo esclusivo la cessazione dal servizio, cioè la cesura giuridica tra due rapporti.
La natura retributiva è stata confermata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 159 del 2019 e dalla successiva sentenza n. 130 del 2023. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dell’Istituto alle spese di lite e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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