Presunzione distribuzione utili e oneri probatori socio srl ristretta base (Cass. civ. Sez. V n. 16114 del 10.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’accertamento del maggior reddito conseguito da una società di capitali a ristretta base partecipativa integra una presunzione di distribuzione degli utili ai soci, che opera in forza della partecipazione sociale e prescinde dalle modalità di accertamento adottate. Al socio è riconosciuta la prova contraria, che deve dimostrare che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti nell’azienda: non basta contrastare le presunzioni dell’Amministrazione con altre presunzioni dirette a escludere il proprio coinvolgimento nella gestione. Il motivo di ricorso volto a prospettare unicamente una questione di legittimità costituzionale è inammissibile, essendo la relativa valutazione riservata al giudice di merito. Il vizio di motivazione, in ipotesi di doppia conforme, è deducibile solo indicando le ragioni di fatto poste a base delle diverse decisioni e che esse siano tra loro differenti.

Il Fatto

L’Amministrazione finanziaria accertava il maggior reddito conseguito da una società a responsabilità limitata, disconoscendo la deducibilità di costi relativi a operazioni ritenute inesistenti. Sulla base di tale accertamento notificava al socio di maggioranza un avviso di accertamento Irpef per il reddito di partecipazione presuntivamente conseguito.

La contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale, sostenendo di non aver percepito alcun maggior reddito e di essere estranea alle vicende societarie, essendo l’amministratore unico chiamato a rispondere anche in sede penale. Sia la CTP sia la CTR rigettavano le difese. Avverso la sentenza d’appello la contribuente proponeva ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente prospettava l’illegittimità costituzionale dell’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, nella parte in cui consente l’accertamento presuntivo e l’inversione dell’onere della prova anche quando i maggiori utili siano provento di reato altrui. La Corte dichiara il motivo inammissibile, ribadendo che è inammissibile il ricorso diretto unicamente a prospettare una questione di legittimità costituzionale, spettando al giudice la facoltà di sollevarla. Nella specie, peraltro, la diversità tra giudizio tributario e penale è compatibile con i parametri costituzionali.

Il secondo e il terzo motivo, proposti ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., sono trattati congiuntamente e dichiarati inammissibili. In presenza di decisioni conformi nei gradi di merito, la contestazione del vizio di motivazione richiede l’indicazione delle ragioni di fatto su cui si fondano le diverse pronunce e della loro diversità, onere non assolto. La ricorrente, inoltre, non indica in quali sedi processuali abbia coltivato le proprie censure né riporta le formule utilizzate.

Con il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., si deduce la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e degli artt. 2697 e 2729 cod. civ. La Corte rileva il fraintendimento della decisione d’appello: la CTR non ha escluso la difesa mediante presunzioni semplici, ma ha ritenuto che gravasse sul socio l’onere di provare che i maggiori ricavi fossero stati accantonati o reinvestiti. Richiamando il precedente Cass. sez. V, 20.12.2013, n. 32959, si ribadisce che la presunzione di distribuzione discende dalla partecipazione e che il socio può vincerla solo dimostrando l’accantonamento o il reinvestimento dei ricavi, evenienza non allegata in sede di legittimità.

Il ricorso è quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese processuali e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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