Multiplicità di rationes decidendi e inammissibilità del ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 34678 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Qualora una pronuncia sia fondata su più rationes decidendi, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la decisione, il ricorrente in cassazione è tenuto, a pena di inammissibilità, a impugnarle tutte. È inammissibile, per difetto di autosufficienza e di confronto con la motivazione, il motivo che non prenda in considerazione la ratio decidendi ulteriore e diversa posta a fondamento della sentenza impugnata. Nel giudizio definito ai sensi dell’art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ., la mancata adesione alla proposta, poi confermata nella decisione definitiva, integra un’ipotesi normativa di abuso del processo, che giustifica la condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ., anche in assenza di attività difensiva degli intimati.

Il Fatto

Il contribuente impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale l’avviso di rettifica e liquidazione con cui l’amministrazione finanziaria aveva elevato il valore di un terreno edificabile oggetto di compravendita, assumendone la divergenza rispetto al corrispettivo dichiarato. Il giudice di primo grado rigettava il ricorso.

La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado accoglieva l’appello del contribuente. L’Agenzia delle Entrate proponeva allora ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 51 del d.P.R. n. 131/1986. Il contribuente non si costituiva, rimanendo intimato.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il motivo inammissibile e rigetta il ricorso. Il ricorrente, prospettando la violazione dell’art. 51 del d.P.R. n. 131/1986, non si confronta adeguatamente con le ragioni della decisione impugnata, oltre a un profilo di difetto di autosufficienza già evidenziato nella proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.

La sentenza di appello aveva accolto l’appello del contribuente sul duplice rilievo che l’accertamento dell’amministrazione non poteva fondarsi esclusivamente sullo scostamento tra corrispettivo dichiarato e quotazioni OMI, richiedendosi ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti non forniti, e che l’accertamento medesimo era viziato per non aver tenuto conto delle caratteristiche del bene rappresentate dal contribuente: l’interclusione, la servitù di passaggio gravante sul fondo e la conformità del prezzo a quelli praticati nella stessa zona e nel medesimo periodo.

La Corte qualifica queste due affermazioni come rationes decidendi concorrenti, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la decisione. Da qui il principio: il ricorrente, a pena di inammissibilità, è tenuto a impugnarle tutte, come affermato da Cass. n. 17182/2020. Il motivo unico, invece, le ignora entrambe.

La Corte esclude ogni statuizione sulle spese, in mancanza di costituzione dell’intimato, e non provvede ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ. per la medesima ragione. Applica invece il combinato disposto degli artt. 380-bis, comma 3, e 96, comma 4, cod. proc. civ., condannando l’amministrazione finanziaria al pagamento di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

La pronuncia ricostruisce la natura dell’istituto. La norma codifica un’ipotesi di abuso del processo, lasciando presumere una responsabilità aggravata del ricorrente che non si attenga alla proposta poi confermata (Cass. Sez. Un. n. 28540/2023), senza applicazione automatica delle sanzioni, rimessa alla valutazione delle peculiarità del caso concreto (Cass. Sez. Un. n. 36069/2023), con riguardo all’omogeneità delle ragioni decisorie (Cass. n. 23078/2025). La condanna va pronunciata anche se nessun intimato ha svolto attività difensiva, avendo la sanzione funzione deterrente e sanzionatoria (Cass. Sez. Un. n. 27195/2023), né sussistono ragioni per escluderla nei confronti dell’amministrazione finanziaria (Cass. n. 4702/2025).

Infine, non sussiste l’obbligo di versare il contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, non trovando applicazione tale norma verso le amministrazioni dello Stato esentate dalla prenotazione a debito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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