Retroattività esenzione IMU fabbricati rurali solo per istanze entro termine (Cass. civ. Sez. V n. 105 del 04.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, ai fini dell’agevolazione prevista dall’art. 13, comma 8, del d.l. n. 201 del 2011, conv. in l. n. 214 del 2011, l’efficacia retroattiva del requisito di ruralità è riconosciuta dall’art. 2, comma 5-ter, del d.l. n. 102 del 2013 solamente per le istanze presentate entro il 30 settembre 2012. Per le domande di variazione catastale proposte successivamente a tale data, invece, l’efficacia dell’annotazione decorre dalla data di presentazione della relativa istanza. Ne consegue che, in presenza di classificazione catastale difforme, è onere del contribuente impugnare l’atto di classamento, non potendo la sola destinazione di fatto del bene prevalere sul dato formale dell’accatastamento ai fini del trattamento esonerativo.

Il Fatto

Un comune emetteva nei confronti di un contribuente un avviso di accertamento per omesso o parziale versamento dell’IMU relativa al 2012, con riguardo a quattro immobili, per un importo complessivo di alcune migliaia di euro. Il contribuente impugnava l’atto, sostenendo la natura rurale degli immobili e la loro strumentalità rispetto all’attività agricola esercitata.

La CTP rigettava il ricorso, rilevando che il requisito della classificazione in categoria D/10 difettava per l’anno di imposizione e che era irrilevante il riconoscimento intervenuto solo tra il 2017 e il 2018. La CTR riformava la decisione, valorizzando la destinazione concreta dei beni e la qualifica di imprenditore agricolo professionale, oltre alla previsione regolamentare comunale di esenzione. Il comune ricorreva per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

I primi quattro motivi, esaminati congiuntamente, investono la questione centrale dell’efficacia dell’annotazione catastale di ruralità e della sua decorrenza ai fini dell’esenzione. La Corte ricostruisce il quadro normativo: l’art. 7, comma 2-bis, del d.l. n. 70 del 2011 aveva previsto la facoltà di presentare domanda di variazione della categoria catastale per l’attribuzione delle categorie A/6 e D/10, entro il 30 settembre 2011, termine poi prorogato al 30 settembre 2012.

L’art. 13, comma 14-bis, del d.l. n. 201 del 2011 ha stabilito che le domande producessero gli effetti previsti per il riconoscimento della ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili abitativi. Il d.m. 26 luglio 2012 ha disciplinato l’attribuzione del classamento e l’apposizione della specifica annotazione negli atti catastali. L’art. 2, comma 5-ter, del d.l. n. 102 del 2013 ha chiarito che le domande di variazione e l’inserimento dell’annotazione producono effetti per il requisito di ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, ma solo per le istanze presentate entro il 30 settembre 2012.

La Corte richiama il consolidato orientamento di legittimità: ai fini del trattamento esonerativo rileva l’oggettiva classificazione catastale, e l’immobile iscritto in categoria diversa da quella rurale impone al contribuente di impugnare l’atto di classamento. Il quadro è confermato dalle Sezioni Unite n. 18565 del 2009 e dalle successive pronunce della Sezione tributaria, tra cui Cass. n. 7930 del 2016 e Cass. n. 22674 del 2024.

Nel caso concreto, le domande di annotazione risultano presentate il 10 maggio 2017 e nel 2018. Correttamente il giudice di primo grado aveva negato la retroattività, mentre la sentenza impugnata ha erroneamente dato prevalenza alla destinazione di fatto degli immobili, disattendendo il quadro normativo. I primi quattro motivi sono pertanto fondati; il quinto, sulla violazione degli artt. 3 e 53 Cost., resta assorbito.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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