TARI: gli esiti peritali tra le stesse parti quali fatto nuovo per l’accertamento integrativo e la tassazione dei rifiuti speciali (Cass. civ. Sez. 5 n. 11625 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La relazione di consulenza tecnica d’ufficio depositata in un giudizio svolto tra le stesse parti e avente ad oggetto le medesime superfici costituisce un fatto nuovo che legittima, ai sensi dell’art. 1, comma 668, legge n. 147/2013, l’emissione di avvisi di accertamento integrativi in materia di TARI. L’esito di tale elaborato non integra una “fonte normativa” del presupposto impositivo, ma rappresenta un elemento fattuale da cui l’ente impositore può trarre il proprio convincimento.
In tema di rifiuti speciali non assimilati, l’esenzione riguarda la sola superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali, fermo restando l’onere del contribuente di allegare e provare i relativi presupposti. In materia di TARI la parte fissa della tariffa è sempre dovuta per intero, sul presupposto del possesso di superfici astrattamente idonee alla produzione di rifiuti, mentre la quota variabile può essere ridotta o esclusa solo al ricorrere delle condizioni di legge.
Il Fatto
La società contribuente impugnava diversi avvisi di accertamento TARI, relativi alle annualità dal 2015 al 2020, emessi dal gestore del servizio per due stabilimenti industriali. La società deduceva la maggiore estensione delle superfici tassabili accertata in una consulenza tecnica d’ufficio svolta in altro giudizio tra le stesse parti e contestava l’utilizzo di tali esiti quale presupposto per gli accertamenti integrativi e per i nuovi avvisi, sostenendo l’esenzione delle aree produttive di rifiuti speciali.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Toscana rigettava l’appello della società, la quale proponeva ricorso in Cassazione affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarando infondato il primo motivo relativo alla dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente, richiamando i consolidati principi sul “minimo costituzionale” della motivazione di cui all’art. 111, comma 6, Cost. e valorizzando il fatto che la sentenza impugnata aveva diffusamente illustrato le ragioni del proprio convincimento.
Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, concernente la pretesa violazione del regolamento comunale TARI, in quanto la questione non era stata affrontata nei gradi di merito. Sul punto, la Corte ha precisato che l’utilizzo della relazione peritale non si fonda su una fonte normativa, ma su una valutazione meramente fattuale dei risultati in essa conseguiti.
Con riferimento al terzo motivo, avente ad oggetto l’omesso esame di un fatto decisivo, la Corte ne ha affermato l’inammissibilità. Gli esiti peritali sono stati infatti presi in considerazione dai giudici di merito, sicché non vi è spazio per discettare di un omesso esame, bensì di un accertamento del fatto, non sindacabile in sede di legittimità. Ha inoltre operato il principio della doppia conforme ex art. 348-ter e art. 360, comma terzo, c.p.c., imponendo al ricorrente l’onere di indicare le ragioni di diversità delle decisioni, non assolto nella specie.
Nel decidere il quarto motivo, la Corte ha diffusamente ricostruito il regime dei tributi sui rifiuti, dalla TARSU alla TARI, affermando che l’esenzione per i rifiuti speciali non assimilati è un’eccezione alla regola generale, la cui prova incombe sul contribuente. Qualora la delibera di assimilazione sia illegittima per violazione del criterio quantitativo, il giudice tributario ha il potere-dovere di disapplicarla, con applicazione dell’art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507/1993, che prevede l’esclusione della sola superficie in cui si formano esclusivamente rifiuti speciali. La parte fissa della TARI è comunque sempre dovuta per le superfici idonee alla produzione di rifiuti, in quanto destinata a finanziare i costi generali del servizio per l’intera collettività.
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Nota della Redazione
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